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Sezioni Unite: configurabile la corruzione susseguente in atti giudiziari

Si va appena smorzando il chiacchiericcio tv sulla pronuncia della Cassazione – Presidente il Dott. Torquato GEMELLI, Relatore Dott. Aldo FIALE, Pubblico Ministero Dott. Gianfranco CIANI (conclusioni conformi), che, pronunciando il 25 febbraio 2010 opportunamente a Sezioni Unite nell'ambito del processo n°46062/'09 N.R.G., ha, contrariamente a quanto si è potuto desumere dalle fonti televisive, ritenuto che il nostro Ordinamento contempli il delitto di corruzione in atti giudiziari sotto la forma della “corruzione susseguente”. Si tratta della questione trattata dal Portale in data 23 febbraio 2010. Pertanto, v'è da attendersi un clamoroso colpo di scena non appena verrà resa nota la motivazione. Infatti, leggendo tra le righe di quel poco di tecnico-giuridico che è a stento trapelato, si desume quanto segue. Le Sezioni Unite non hanno affatto degradato il reato contestato all'imputato a corruzione semplice, ma hanno ravvisato la corruzione in atti giudiziari susseguente proprio come aveva fatto la Corte di Appello di Milano. Soltanto sotto il profilo del momento in cui si è consumata la corruzione la Cassazione ha correttamente ritenuto, in ciò riformando la pronuncia meneghina, come dazione la messa a disposizione della somma di danaro sul conto di destinazione seppur comune ad altri clienti dell'imputato; è evidente che l'acquisizione successiva dell'importo accreditato tramite l'intestazione delle somme (epoca in cui l'imputato entra in possesso materialmente del quid trasferendolo dal fondo di deposito collettivo a quello individuale) coglie il delitto già consumato. Conclusivamente, la lettura della motivazione, al momento non nota, permetterà di capire come le Sezioni Unite abbiano con acume giuridico composto il conflitto tra le due scuole di pensiero, in contrasto sul concetto se rilevi soltanto la promessa o dazione di denaro o di altra utilità antecedente, che abbia la finalità di provocare il pubblico ufficiale a compiere in futuro l'atto che avvantaggi o danneggi una parte in giudizio, ovvero rilevi e sia contemplata anche la corruzione “susseguente”, quando la dazione si correla ad un atto già compiuto dal pubblico ufficiale (deposizione che si assume reticente o di favore). Le Sezioni Unite, individuato il momento della consumazione nella dazione, hanno poi dichiarato la prescrizione del reato dal momento che la pretesa punitiva dello Stato non si è compiuta nei dieci anni di legge, termine conseguente proprio al ragionamento giuridico dei Giudici di Piazza Cavour. Per questa ragione l'imputato evita la condanna e non andrà, quindi, in prigione (la condanna era a quattro anni e sei mesi di reclusione), ma deve affrontare le pene accessorie; pertanto, dovrà versare alla Presidenza del Consiglio €250.000,00 a titolo di danni ed €10.000,00 per spese legali a favore della parte civile costituitasi con il precedente Governo. Il Procuratore Generale Dott. Ciani aveva evidenziato che nel 1999 l'imputato aveva ordinato l'investimento non a suo nome, ma per “suo conto”, senonché, prosegue il Pubblico Ministero d'udienza, “il ritardo del passaggio finale nella intestazione delle quote non incide sul momento consumativo”. Joseph Pulitzer sosteneva che “un'opinione pubblica bene informata è la nostra corte suprema”. Data: 01/03/2010 10:00:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani