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Sentenza penale irrevocabile? Il giudice tributario non può utilizzarla come base per la sua decisione anche se si tratta dello stesso argomento

Con la sentenza n.3564 depositata il 16 febbraio 2010, la quinta sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente e assumersi automaticamente gli effetti nel giudizio di sua competenza ma deve, in ogni caso, verificare e spiegare congruamente in motivazione le ragioni per cui gli elementi concreti accertati dal giudice penale abbiano rilevanza per la soluzione del caso sottoposto al suo esame. Questa decisione è l'esito del ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate e accolto dagli Ermellini. In sostanza, i giudici di legittimità, cassando la sentenza e rinviandola alla commissione regionale tributaria, hanno infatti stabilito che a seguito del mutato quadro normativo (l'art.12, 1°comma, del d. l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.516 – che regolava l'efficacia nel processo tributario del giudicato penale sui reati fiscali -, è stato abrogato prima implicitamente dall'art.654 del nuovo codice di procedura penale, poi espressamente dall'art. 25, lett.d), d. l.vo. 10 marzo 2000, n.74 (Cass. nn. 1948/2004, 11272/2001, 9410/2000), “più in generale, e quindi anche con riferimento a sentenza penali pronunziate a seguito di dibattimento, si ritiene che … nessuna automatica autorità di cosa giudicata possa più attribuirsi nel giudizio tributario (neppure) alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reti fiscali, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova… Di modo che l'imputato assolto in sede penale, anche piena formula (per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), potrebbe tuttavia essere responsabile fiscalmente, qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria da parte dello stesso contribuente, a giustificare in tutto o in parte il debito tributario”. Data: 21/02/2010 10:00:00
Autore: Luisa Foti