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Niente danno da demansionamento per la sindrome depressiva

Così la Cassazione, sez. lavoro n. 3710/2009 ha stabilito che nel caso di specie non sussiste dequalificazione
Il lavoratore dipendente che presenti una grave sindrome depressiva e al quale vengono attribuite mansioni meno gravose non è dequalificato. Così la Cassazione, sez. lavoro n. 3710/2009 ha stabilito che nel caso di specie non sussiste dequalificazione. La S.C. ha posto in evidenza la particolare situazione del lavoratore, il quale presentava una grave sindrome depressiva, dovuta a vicende familiari, indipendentemente ed a prescindere dal lavoro svolto. Inoltre, la S.C ha ribadito che il giudice di merito ha proceduto all'analisi delle mansioni svolte prima e dopo la malattia ed ha concluso che, in relazione alla qualifica di funzionario rivestita dall'interessato, non sussisteva la lamentata dequalificazione. Data: 31/03/2009 10:00:00
Autore: Francesca Bertinelli