Cassazione: condomino vende casa? Non possono essergli richieste le spese deliberate dopo il rogito
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il
condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il
rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non è stato informato della
compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che “(…) in tema di
condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della
proprietà dell'immobile di
proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla
proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo”.
Data: 17/11/2009 09:50:00
Autore: Cristina Matricardi