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Cassazione: confisca per equivalente va applicata solo al prezzo del peculato

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 38691/2009) hanno stabilito che in mancanza di norme omogenee, la confisca per equivalente può essere applicata solo al prezzo del reato di peculato e non al profitto.Gli Ermellini in particolare hanno osservato che “la previsione della ‘confisca per equivalente' (…) – nel caso in cui i beni costituenti il profitto del prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione – è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per la individuazione dei beni in cui si ‘incorpora' il profitto iniziale, nonché ovviare ai limiti che incontro la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego". Secondo la corte ciò determina che "la stessa confisca per equivalente – alla quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all'esito del procedimento – può riguardare (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato".Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la ratio dell'istituto è quella di "privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume ‘i tratti distintivi di una vera e propria sanzione”. Data: 27/10/2009 10:05:00
Autore: Cristina Matricardi