Lavoro: Fondazione Studi, dipendente carcerato è licenziabile ma non per inadempimento
Dopo la recente
sentenza della Corte di Cassazione che aveva convalidato la reintegrazione di un lavoratore finito in carcere per ragioni estranee alla sua attività lavorativa, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha chiarito i termini e la portata di tale
sentenza. Secondo i Consulenti, il dipendente assente dal lavoro perche' carcerato non puo' essere licenziato per 'inadempimento', ma il
licenziamento puo' avvenire ai sensi dell'articolo 3 delle legge 604 del 1966, in quanto c'e' un'impossibilita' della prestazione lavorativa per "ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". La Corte di Cassazione infatti, spiega la Fondazione, con la
sentenza n. 12721 del 1° giugno 2009 "ha stabilito che quando il lavoratore e' assente dallavoro a causa dello stato di carcerazione preventiva o, comunque, di detenzione a seguito di condanna per fatti estranei al rapporto contrattuale non si e' in presenza di un
inadempimento, bensi' di un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilita' temporanea della prestazione lavorativa a norma dell'articolo 1464 c.c.. Si esclude, quindi, la riconducibilita'della fattispecie in esame al
licenziamento per
inadempimento, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo". Ciò non toglie che possano sussistere altre ragioni per il
licenziamento. La detenzine infatti puo' costituire giustificato motivo di
licenziamento ai sensi dell'articolo 3 legge 604/1966.
Data: 05/10/2009 12:00:00
Autore: Roberto Cataldi