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Cassazione: Crocifisso in luogo pubblico? Questione va approfondita sulla base del principio della laicità dello Stato

La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del 'giudice anti-crocifisso' di Camerino, con la sentenza 28482 ha assolto definitivamente il magistrato Luigi Tosti dall'accusa di omissione di atti d'ufficio, per essersi rifiutato di tenere udienza nelle aule in cui il crocifisso era esposto.La Corte spiega che la questione relativa alla presenza di un simbolo religioso in un'aula di giustizia o in qualsiasi altro luogo pubblico va adeguatamente approfondita perchè occorre verificare se sia in contraddizione o meno con il principio della laicità dello Stato.Piazza Cavour pur ritenendo che la battaglia del giudice Tosti è stata portata avanti con toni esasperati e con espressioni talvolta paradossali che ne rivelano una chiara strumentalità, dà ragione al magistrato che ha intrapreso questa battaglia affermando che la sua tesi "ha una sostanziale dignita' e meriterebbe un adeguato approfondimento, per verificarne la fondatezza o meno, considerato che, allo stato, non risultano essere state congruamente affrontate e risolte alcune tematiche di primario rilievo per la corretta soluzione del problema".La Suprema Corte in particolare evidenzia che la circolare del ministero della giustizia del 1926 è un atto che "appare privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalita' dell'azione amministrativa" e soprattutto "non piu' in linea con il principio costituzionale di laicita' dello Stato e con la garanzia della liberta' di coscienza e di religione". Gli Ermellini spiegano che "occorre individuare l'eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la liberta' di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di diversa fede che rifiuta di avere una fede". Data: 11/07/2009 00:02:00
Autore: Roberto Cataldi