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Pensione di reversibilità al coniuge anche se il matrimonio avviene in tarda età

La Consulta, con sentenza n. 447 del 19.12.2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100


Con sentenza n. 447 del 19.12.2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto in quanto norma discriminatoria e, pertanto, lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
Vai al testo della sentenza sul sito della Consulta

Data: 10/01/2002
Autore: Roberto Cataldi