Ricorso consegnato a dipendente dell'Agenzia delle entrate? Inammissibile
Su ricorso proposto da un contribuente contro l'
Agenzia delle entrate, con la
sentenza n. 11620, depositata il 19 maggio, la Corte di Cassazione (sezione tributaria) ha stabilito che non è valido il ricorso per l'instaurazione del giudizio contro il fisco, consegnato al dipendente dell'
Agenzia delle entrate e non notificato: va pertanto dichiarato inammissibile. Ciò anche se vi è stata la
costituzione in giudizio dell'
Agenzia delle entrate.Ricostruendo la vicenda, i giudici di legittimità, hanno rilevato che "il ricorso risulta consegnato dal contribuente (e non notificato) al “Front Office” dell'ufficio delle entrate di Aversa. Tale modalità di introduzione del giudizio non è sicuramente equipollente ad una notificazione (che è atto dell'ufficiale giudiziario), costituente l'unica modalità di introduzione del giudizio di cassazione, cui – anche a prescindere dal fatto che la consegna ad un dipendente non equivale a consegna a mani proprie – comunque non si applica l'art.17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie. Deve dunque ritenersi – conclude la Corte - che la notificazione sia del tutto inesistente, con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l'intervenuta
costituzione in giudizio dell'
agenzia".
Data: 27/05/2009 09:00:00
Autore: Luisa Foti