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Maternità: in tema di riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato a questa Direzionegenerale richiesta di interpello al fine di conoscere se al padre lavoratore dipendente spettino omeno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre inquanto lavoratrice parasubordinata o autonoma.Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni diLavoro, si rappresenta quanto segue.Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cuila lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alleesigenze del bambino stesso. Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto ealle necessità proprie dell'allattamento. Successivamente l'art. 10 della L. n. 1204/1971 ha esclusoogni nesso fra riposo e allattamento, tant'è vero che le ore previste per il riposo possono esserecumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legatialle esigenze del neonato nel primo anno di vita.Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal D.Lgs n. 151/2001 (TestoUnico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).Ai sensi dell'art. 39 del suddetto Decreto legislativo la madre lavoratrice subordinata ha diritto finoal primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno sel'orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orariogiornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell'art. 40 D.Lgsn. 151/2001, qualora:
A) i figli siano stati affidati al solo padre;
B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
D) in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo l'art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede a favore del padre e dellamadre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate.Con circ. n. 8/2003 l'INPS aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi incaso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all'assunto che in quanto“aggiuntive” rispetto alle ore previste dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore allamadre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultavaessere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Interpello 3.9.2007 n. 23
Data: 28/10/2007
Autore: www.laprevidenza.it