Trasferimento e dimissioni: la Cassazione restringe la nozione di giusta causa Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 05/05/26  |  Assegno divorzile: deducibili anche le somme per le tasse  Redazione - 28/04/26  |  RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN Claudia Moretti - 25/09/25  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  

Garlasco, il processo indiziario e il ragionevole dubbio

La nuova indagine impone interrogativi sia sulle capacità investigative degli inquirenti che sui parametri di valutazione dei giudici nei processi indiziari



Il tristemente noto caso di Garlasco, che da quasi vent'anni interessa oltre misura l'opinione pubblica, con la nuova indagine (prossima alla conclusione delle indagini, al momento della stesura di questo contributo) rischia di lasciare nella collettività più dubbi che certezze sull'amministrazione della giustizia. Anche i profani della materia giuridica sanno perfettamente – per mera logica – che un processo può concludersi con la condanna solo se le prove, legittimamente acquisite, depongano incontrovertibilmente a sostegno di un'accusa. In assenza di prova, è necessaria la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Diversamente, che piaccia o meno, il processo deve concludersi con l'assoluzione.

Prove e indizi

L'art.192 c.p.p. è il perno attorno al quale si muove il processo penale: la valutazione della prova. Il giudice deve dare conto in motivazione di tutti i risultati acquisiti, del loro valore rispetto all'oggetto del processo e dei criteri da lui utilizzati per pervenire alla propria conclusione. La prova è l'elemento dimostrativo del fatto oggetto d'imputazione. Ad esempio: il video di una telecamera che riprende chiaramente l'imputato mentre sta rubando in un gioielleria.

Spesso, tuttavia, una prova in tal senso manca, e allora ci si concentra sugli indizi o prove indiziarie. L'art 192 comma 2 c.p.p. prevede, infatti, che gli indizi possono dimostrare una fatto, ma solo se essi siano gravi, precisi e concordanti. La giurisprudenza ha ormai suggellato la definizione di indizio: "un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario" (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv. 191230). L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Tornando all'episodio del furto, gli indizi potrebbero essere rappresentati da: un testimone che ha visto l'imputato nei pressi della gioielleria, all'ora del furto, con un piede di porco; un altro testimone che riferisce di aver visto l'imputato, all'ora del furto, allontanarsi velocemente con un sacco apparentemente pieno; tabulati telefonici che riscontrano l'aggancio del cellulare dell'imputato, all'ora del furto, alla cella ove si trova la gioielleria; e via discorrendo.

Come anticipato, affinché gli indizi possano sostenere una pronuncia di condanna, essi debbono essere gravi (cioè dotati di intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum), precisi (dotati di alta specificità e univocità, sì da rendere impossibile altra interpretazione) e concordanti (convergenza, concordanza e non contraddittorietà in modo tale che, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova: v. ad es. Cass. pen., sez. I, n. 7027, 8 marzo 2000, Di Telia, rv. 216181; sez. 4, n. 22391, 2 aprile 2003, Qehalliu Luan, rv. 224962; sez. 6, n. 3882, 4 novembre 2011, Annunziata, rv. 251527).

I principio del ragionevole dubbio

A completamento di un iter rispettoso delle garanzie di un equo processo, vi è il principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, mutuato dal mondo anglosassone e disciplinato al comma 1 dell'art.533 c.p.p. La formula sacramentale è stata espressamente inserita solo nel 2006, sebbene già implicitamente evocato dal principio costituzionale della non presunzione di colpevolezza (art.27 c.2 Cost.) e dalle regole che disciplinano la valutazione della prova. Il suddetto principio sancisce che la condanna è possibile solo quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575; Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357). La regola di giudizio impone al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 2011, n. 41110). Insomma, se vi sono dubbi razionali, plausibili, che le cose possano essere andate diversamente, e se le ipotesi alternative offerte non sono del tutto congetturali e disarticolate rispetto ai risultati istruttori, l'imputato deve essere assolto.

Il caso Garlasco

La vicenda è un tipico caso di processo indiziario. Lapalissiano sostenere che non vi sia un solo elemento dimostrativo diretto della responsabilità dell'imputato.

Per ragioni di sinteticità narrativa possiamo così riassumere gli indizi a carico di Alberto Stasi: un tono freddo e distaccato alla chiamata di soccorso dopo la scoperta del cadavere, dapprima supponendo un incidente domestico; il mancato imbrattamento delle scarpe con il sangue della vittima (a detta degli inquirenti incompatibile con l'attraversamento della scena del delitto, così come descritto dall'imputato); la presenza di un'impronta dell'imputato sul dispenser del sapone del bagno della vittima; DNA della vittima, sui pedali di una bicicletta usata dall'imputato il giorno del delitto, secondo l'accusa derivante dal sangue della ragazza e trasferito sui pedali attraverso l'imbrattamento delle scarpe dell'imputato; una finestra temporale, collocata ad inizio mattina e prima delle ore 9:35, compatibile con la consumazione dell'omicidio e durante il quale l'imputato non aveva lavorato al computer (l'alibi del lavoro alla tesi è sempre stata la linea difensiva principale, in quanto posizionava l'imputato a casa durante la commissione del delitto). Va evidenziato che, fin dalla sentenza di primo grado, sono state ravvisate plurime e significative criticità nel quadro istruttorio e nelle capacità investigative degli inquirenti.

La sentenza di primo grado, cui si è allineata anche la sentenza della Corte d'assise d'appello, riteneva che gli indizi non erano assolutamente sufficienti per addivenire ad una condanna. Per quanto riguarda il mancato rilievo delle tracce di sangue nelle scarpe, era ben possibile che l'imputato avesse naturalmente evitato le macchie macroscopiche e calpestato, invece, quelle molto piccole (invisibili a occhio nudo) e sul cui accertamento negativo può aver influito la secchezza delle stesse e il trascorrere del tempo, senza considerare il calpestio delle stesse suole sulla ghiaia e sull'erba del giardino. Tra l'altro, gli esperimenti peritali avevano lasciata aperta l'ipotesi che era ben possibile l'attraversamento della scena del crimine evitando le macchie di sangue. Per quel che concerne l'impronta sul dispenser, che, secondo l'accusa, l'imputato avrebbe usato per lavarsi le mani dal sangue, la perizia avrebbe dovuto rilevare residue di tracce ematiche almeno sul miscelatore del lavandino o nei tubi di scarico. Le perizie sui pedali della bicicletta non avevano accertato che il DNA rinvenuto sui pedali fosse di natura ematica, né se l'origine fosse il trasferimento da suole di scarpe, né a quale periodo fosse risalente (se a ridosso dell'omicidio o molto prima).

Anche sotto il profilo del movente, seppur emerso che vi fossero criticità di natura sessuale nel rapporto di coppia e che l'imputato avesse un interesse particolarmente acceso per la pornografia, non vi erano risultati apprezzabili che potessero legare l'omicidio ad una litigata degenerata, magari a causa della scoperta di un aspetto sinistro della vita di Stasi.

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello ordinando un nuovo giudizio, rilevando che, nel suo percorso argomentativo, la Corte d'assise d'appello, così come il GUP, avesse proceduto in maniera atomistica, considerando isolatamente gli elementi acquisiti anziché nel loro complesso. In altre parole, la Corte territoriale avrebbe ragionato sui dati probatori avulsi dal contesto, così cadendo in salti logici e vuoti argomentativi. Altresì, non sarebbero state considerate delle richieste istruttorie, come ad esempio l'estensione della sperimentazione del percorso effettuato da Stasi all'interno della casa al momento della scoperta del corpo.

La Corte d'assise d'appello investita del rinvio, recependo le indicazioni della Cassazione, ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria, la quale, nonostante le criticità degli accertamenti investigativi, avrebbe consentito di colmare alcune lacune e offrire questa volta un quadro indiziario solido a carico dell'imputato, in particolare: le nuove perizie sul percorso, effettuato da Stasi in occasione del ritrovamento del corpo, concludevano che le possibilità di non calpestare le macchie di sangue fossero infinitesimali; il rinvenimento dell'impronta insanguinata era di una scarpa numero 42, stesso numero calzato da Stasi; la presenza di un'impronta digitale del dito anulare di Stasi su dispenser di sapone ripulito, era indicativa di come fosse stato l'ultimo ad usarlo e in modo anomalo, dato l'utilizzo dell'anulare; la presenza in bagno di impronte di scarpe insanguinate provavano che l'assassino si sarebbe recato in bagno; la mancata presenza di tracce di sangue nel lavandino si spiegherebbe con la volontà di ripulire; l'alibi della tesi consentiva comunque di collocare l'imputato sulla scena del delitto prima tra le 9:12 e 9:35 (orario di accensione del pc), così tracciando un arco di 23 minuti ritenuto sufficiente per la consumazione dell'omicidio; Stasi non avrebbe mai menzionato di possedere la bicicletta sui cui pedali sono state rinvenute le tracce di DNA della vittima. Il movente è rimasto ignoto.

La sentenza di condanna è stata confermata dalla Cassazione e dal dicembre 2015 Stasi sta scontando la sua pena.

È stato davvero superato il ragionevole dubbio?

A distanza di quasi vent'anni dall'omicidio e dieci dall'ultima sentenza della Suprema corte, nuove indagini hanno indotto la Procura di Pavia a contestare il reato di omicidio ad un altro soggetto, tale Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Ad oggi, non si conosce il contenuto delle risultanze investigative, ma la notizia della nuova investigazione offre diversi spunti di riflessione.

Nella motivazione della sentenza della Corte d'assise d'appello si richiamano gli insegnamenti sulla valutazione delle prove indiziarie e si conclude che tutti gli elementi istruttori, globalmente considerati e arricchiti dalle integrazioni istruttorie, indichino in maniera grave, precisa e concordante che Alberto Stasi è l'assassino; che le ipotesi alternative prospettate dalla difesa sono da considerare remote, ancorché astrattamente formulabili, e senza alcun riscontro nelle risultanze processuali. Ad esempio, è stata scartata l'ipotesi di un furto finito in tragedia (in effetti, non risultavano cose rubate, la casa era in ordine, non c'erano segni di effrazione e tutto lasciava intendere che l'assassino fosse persona di fiducia o, comunque, nota alla vittima).

Tuttavia, ad oggi, vista la nuova indagine di Pavia, la domanda se la sentenza di condanna abbia fatto buon uso del principio del ragionevole dubbio è più che lecita. Anzi, sorge pressoché spontanea, dal momento che a Sempio – pare – viene sì contestato l'omicidio, ma non "in concorso". L'omissione dell'istituto concorsuale è un dato cruciale, perché il significato di tale esclusione è una e una soltanto: la Procura di Pavia, oggi, è convinta che l'omicidio sia stato commesso da Sempio anziché da Stasi. Diversamente, la contestazione contemplerebbe una dicitura del tipo: "in concorso con Alberto Stasi, nei confronti del quale si è proceduto separatamente".

Ammesso e non concesso che sia fondata, è proprio la nuova ipotesi accusatoria a destare perplessità sul corretto metodo di giudizio della sentenza di condanna. Invero, se è ammissibile che si possa scoprire un correo anche a distanza di molto tempo, non è umanamente e giuridicamente accettabile che l'identità del nuovo (e vero) omicida sia diversa da colui per cui è intervenuta una condanna definitiva. Si aggiunga che la sentenza di condanna ha sancito chiaramente che non vi erano altre ipotesi razionalmente accettabili e mai è stata avanzata l'idea anche solo di un concorso con qualcuno rimasto ignoto.

A giustificazione dei recenti sviluppi investigativi qualcuno ha fatto leva sulla progressione scientifica e tecnologica, che avrebbe fornito a periti e inquirenti strumenti più sofisticati. Osservazione veritiera, ma stiamo parlando di indagini condotte nel 2009 e 2010, non nella prima metà del '900. Sposare questa tesi significherebbe ammettere che solo fino quindici anni fa le indagini scientifiche erano oltremisura fallibili. No, la questione dei moderni strumenti d'indagine non regge. Sul tema, al più, il vero problema non sarebbero le risorse o le conoscenze in campo scientifico, ma i frequenti errori commessi degli inquirenti e sempre citati nelle sentenze.

Che cosa dedurre, dunque, se la nuova indagine portasse a individuare un responsabile diverso da Stasi" La critica ricadrebbe necessariamente sulla discrezionalità di giudizio dei magistrati e sui limiti del ragionevole dubbio, fin troppo evidenti in questo caso: prima, ben due sentenze di assoluzione (poi annullate con rinvio), che non avrebbero valutato correttamente gli indizi; dopo, una pronuncia di condanna (poi confermata dalla Cassazione), che poggerebbe su basi più solide grazie ad un arricchimento delle perizie e ad una valutazione olistica dell'istruttoria.

Se l'avvicendamento di sentenze di segno opposto è abbastanza ricorrente in giurisprudenza, quello che perplime (e preoccupa) è la circostanza che ben due Giudici diversi (in primo grado il GUP, in secondo grado la Corte d'assise d'appello, quest'ultima in composizione collegiale) si sarebbe macchiati di due errori piuttosto grossolani: non si sarebbero resi conto della assoluta necessità di integrazione istruttoria e avrebbero gravemente errato nella scelta metodologica di valutazione del quadro indiziario.

Andiamo oltre e partiamo doverosamente dal presupposto che la sentenza di condanna, quella passata in giudicato, sia corretta e abbia posto rimedio agli sbagli dei giudizi precedenti. Oggi, però, irrompe la nuova indagine con la sua teoria. Se essa conducesse ad un'altra verità, allora vuol dire che, in termini di raccolta probatoria, vi sarebbero state serie lacune, non solo nelle investigazioni precedenti, ma anche in sede dell'integrazione (dirimente ai fini del giudizio di responsabilità di Stasi) disposta dalla Corte investita del nuovo giudizio; e se ad esse aggiungiamo gli errori investigativi a più riprese citati da tutte le sentenze, la domanda è lampante: com'è possibile che sia stato superato il ragionevole dubbio" Com'è possibile che gli indizi siano stati riconosciuti gravi, precisi e concordanti" Com'è possibile non mettere in discussione tutto quanto"

Si badi, la Corte d'assise d'appello, che ha riconosciuto Stasi colpevole, non si è risparmiata. La sentenza è corposa, compiutamente motivata e ha analizzato tutte le risultanze processuali. Ad aver fatto la differenza è il peso probatorio che è stato riconosciuto agli indizi.

Dunque, nel caso la nuova indagine conducesse ad altro clamoroso esito, legittimo sarebbe il timore che la soglia del ragionevole dubbio sia stata superata non tanto dall'oggettiva rilevanza degli elementi indiziari universalmente considerati, quanto dall'abile capacità del Collegio di motivare quella che, a questo punto, pare essere stata una propria convinzione interna. Convinzione che può naturalmente essere sorta da una miriade di influenze esterne (i giudici sono esseri umani, non macchine), a partire dalle direttive della Cassazione (la quale, pur imponendo di seguire il corretto iter metodologico, ha comunque censurato due sentenze di assoluzione), fino ad un'estenuante pressione mediatica che ha sempre dubitato dell'innocenza dell'imputato (bisogna dirlo ed è inutile nascondersi dietro un dito).

Tutto ciò, se (repetita iuvant: SE) corrispondente al vero, non è giuridicamente accettabile, perché il giudice non deve semplicemente motivare la propria idea (leggasi: la mia sensazione è che sia andata così), bensì spiegare come, ad una lettura globale di tutti gli elementi indiziari e pur godendo di libero convincimento, non sia oggettivamente e razionalmente possibile pervenire ad altra soluzione (per quanto internamente si sia convinti del contrario).

Senza dimenticare che ben poco ha potuto fare, quando è stata adita la seconda volta, la Corte di cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. Di fronte ad una sentenza che ha risposto a tutte le doglianze, che ha considerato tutte le prove indiziarie e ha fornito la propria decisione di una spiegazione logica (ancorché non condivisibile), badando a motivare l'esclusione delle letture alternative delle difese, la Cassazione nulla può sindacare.

A parere di chi scrive, differentemente da quanto accaduto in prima istanza, dove ciò che era in discussione era il metodo di valutazione (non la valutazione in sé) degli indizi da parte dei Giudici territoriali, la Suprema corte non ha potuto censurare alcunché, invero non essendo incorsa la sentenza di condanna in evidenti difetti motivazionali, né ha potuto sindacare sulla valenza probatoria riconosciuta agli elementi istruttori (a meno che il motivo non fosse stato manifestamente illogico).

Ovviamente, l'auspicio è che la verità processuale della sentenza definitiva sia la più aderente a quella storica e che Stasi stia scontando una pena giusta. V'è da dire che, a prescindere da tutto, l'avvicendamento di ben cinque sentenze, con esiti opposti, e la nuova indagine della Procura di Pavia non hanno fatto buona pubblicità al nostro sistema giudiziario. Non lamentiamoci se il cittadino non crede nella buona amministrazione della giustizia.

Data: 08/05/2026 07:00:00
Autore: Andrea Cagliero