Perché i decreti sicurezza non funzionano. Anatomia di un fallimento annunciato Roberto Cataldi - 28/03/26  |  Obbligo di collegialità della consulenza tecnica Rosanna Pedullà - 26/03/26  |  RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN Claudia Moretti - 25/09/25  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  

Che ruolo hanno le linee guida?

I chiarimenti della Cassazione sul ruolo delle linee guida in materia di responsabilità sanitaria


Principio di diritto

In materia di responsabilità sanitaria, le linee guida, quali fonti di soft law, rilevano ai fini dell'accertamento della colpa del sanitario, ma non assurgono a parametro dirimente ove difetti il nesso di causalità tra la condotta asseritamente colposa e l'evento dannoso. L'accertamento del nesso causale, in ambito civile, resta governato dal criterio della preponderanza dell'evidenza.

Svolgimento del processo

A.A. e B.B. entrambi genitori della minore C.C., convenivano in giudizio una struttura sanitaria e il primario del reparto pediatrico, deducendo la tardiva diagnosi di malattia di Kawasaki e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti.

Il Tribunale di Velletri, sulla base delle risultanze istruttorie, respingeva la domanda principale e la domanda risarcitoria. Avverso tale decisione i genitori della minore, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore proponevano appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, rigettava l'appello ritenendo anch'essa non meritevoli di accoglimento le censure mosse dai genitori della minore.

Ebbene, anche nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma, A.A. e B.B. proponevano ricorso in Cassazione fondato su quattro motivi, due dei quali non verranno trattati da chi scrive poiché afferente a un tema non trattato in questa pillola.

Considerazioni di diritto

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1176 e 2236 c.c. in relazione all'applicazione delle linee guida italiane sulla malattia di Kawasaki. In particolare, i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità della struttura sanitaria ritenendo, sulla scorta della consulenza tecnica effettuata, che anche laddove il personale medico avesse somministrato alla minore la terapia delle immunoglobuline, così come prescritto dalle linee guida in materia, quest'ultima non avrebbe con certezza azzerato il rischio della dilatazione delle coronarie.

A detta dei ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe fornito giustificazioni in relazione alla scelta del personale medico di discostarsi dalle linee guida omettendo la somministrazione della terapia prescritta dalle stesse costituendo, le linee guida, parametro di valutazione della colpa del sanitario. Allo stesso modo lamentavano, inoltre, che il giudice d'appello avrebbe violato la regola probatoria in tema di nesso di causalità laddove la Corte territoriale considera come necessario nel giudizio controfattuale, il raggiungimento della certezza in tema di nesso tra la condotta esigibile, omessa dal sanitario, e la prevenzione dell'evento dannoso di natura cardiaca.

Secondo gli Ermellini (Cass. n. 1606/2026) il primo profilo di censura è inammissibile.

Gli Ermellini, in particolare, affermano che il principio in base al quale le linee guida (la cui valenza si arresta a quella del cosiddetto soft law) assumono rilievo sotto il profilo dell'accertamento della colpa medica è inconferente nel caso di specie poiché, la ragione del decidere su cui si è fondato il rigetto della domanda attorea è rappresentata dal difetto del nesso di causalità tra l'omessa tempestiva diagnosi e le complicanze scaturite rispetto alla patologia della minore.

Quanto al secondo profilo di censura viene considerato dalla Suprema Corte anch'esso infondato. In particolare, non è dato rintracciare affermazioni, all'interno della sentenza aggravata, che consentono di ritenere che la Corte territoriale abbia fatto mal governo del principio di accertamento del nesso di causalità sulla base del parametro preponderanza dell'evidenza. Peraltro, emerge chiaramente che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del criterio della preponderanza dell'evidenza, nel punto in cui ha escluso l'efficienza causale dello scostamento delle linee guida rispetto alle predette complicanze affermando che la patologia coronarica si manifesta in circa il 25% dei casi trattati con la somministrazione di immunoglobuline in circa il 5% dei casi non trattati.

Con il secondo motivo viene dedotta nuovamente in relazione all'articolo 360 c.1 n. 3 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1176 e 2236 c.c. in relazione all'applicazione delle linee guida italiane sulla malattia di Kawasaki. In particolare i ricorrenti censurano la sentenza d'appello nella parte in cui ha giudicato adeguata la condotta assistenziale del personale coinvolto, sostenendo che l'omissione dell'indagine ecocardiografica prescritta durante il quinto giorno di ricovero e mai eseguita rappresenta anch'essa una palese violazione delle linee guida, stante la presenza di due o tre criteri clinici della malattia di Kawasaki e della febbre, tenuto conto che il trasferimento della bambina e presto altro nosocomio avvenne soltanto il 25 di maggio del 2009 a fronte della possibilità di chiedere la diagnosi già dal 19 di maggio del 2009.

Il secondo motivo viene ritenuto anch'esso inammissibile per difetto di decisività. Anche in questa censura, la Corte, non intercetta la ragione del decidere della sentenza gravata, la quale è data dall'esclusione del nesso di causalità tra l'omessa tempestiva diagnosi e i danni lamentati dai ricorrenti.

Conclusioni

L'ordinanza in commento conferma l'impostazione restrittiva della giurisprudenza di legittimità in tema di nesso causale nella responsabilità medica nonché sottolinea la valenza delle linee guida quali fonti di soft law e, dunque, la loro violazione, non è fonte di responsabilità qualora non vi sia nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso.


Avv. Rosanna Pedullà

Studio legale Cataldi Network, Sede di Milano, Viale Premuda 16 20129 Milano

Per info e contatti network@studiocataldi.it

sito web: network.studiocataldi.it

Data: 31/03/2026 06:00:00
Autore: Rosanna Pedullā