Diagnosi tardiva malattia terminale: lesa autodeterminazione
Per la Cassazione, la diagnosi tardiva di malattia terminale lede la libertà di autodeterminazione
Principio di diritto
La sentenza in esame (Cass. n. 25480/2025) – già affrontata con la pubblicazione del 08 ottobre 2025 per la questione relativa alla erronea sovrapposizione tra danno da perdita anticipata della vita e danno da perdita di chance – affronta altresì il tema della lesione della libertà di autodeterminazione in caso di diagnosi tardiva. Secondo i Giudici, nel caso in cui ci sia un colpevole ritardo nella diagnosi di patologie
particolarmente gravi con esito fatale, ad essere risarcibile non è solo il pregiudizio recato all'integrità fisica del paziente o la perdita di "chance" di guarigione, ma altresì la perdita della possibilità di scegliere le modalità con cui affrontare l'ultimo tratto della propria vita. L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale nega al paziente la scelta di cosa fare, nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto oltre che di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona.
Svolgimento del processo
A.A. conveniva in giudizio, nel 2014, davanti al Tribunale di Ancona, l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi e i sanitari C.C. e B.B. onde chiederne la condanna in soldo al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del proprio
coniuge D.D. La contestazione consisteva nella mancanza di un referto relativo ad un'indagine strumentale dal quale sarebbe stato possibile rendersi conto dell'esistenza di un tumore maligno in stadio meno avanzato di quello che aveva ormai assunto alla successiva scoperto oltre un anno e mezzo dopo in occasione di un intervento chirurgico per occlusione intestinale, quando aveva oramai raggiunto il IV stadio.
Con sent. n. 217 del 2019 del Tribunale adito, accertato mediante c.t.u. il nesso causale tra il comportamento e il danno subito, venivano condannati in solido a risarcire i danni subiti per un importo pari a € 248.960,00 di cui € 83.000,00 quale perdita di chance (pari a circa ½ del danno parentale minimo di cui alle Tabelle Milanesi, personalizzato) ed € 160.000,00 per il danno parentale, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora sino all'effettivo soddisfo.
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 386 del 2023, pubblicata il 2 marzo 2023, pronunciandosi sui gravami proposti, ha accolto l'appello incidentale della struttura sanitaria e dei medici, riformando integralmente la decisione di primo grado e rigettando la domanda di A.A., con conseguente condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonché alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dal percepimento al saldo.
La Corte ha ritenuto configurabile, nella specie, non già un danno alla salute, bensì un danno da perdita di chance, poiché l'errore dei sanitari non aveva cagionato la morte di C.C., ma lo aveva soltanto privato di una apprezzabile possibilità di guarigione dal tumore, rilevando altresì che la domanda risarcitoria era stata erroneamente ancorata a un preteso danno alla salute non ravvisabile quale conseguenza dell'operato medico.
È stato inoltre affermato che il rigetto della domanda principale travolgeva anche quella proposta dalla coniuge per la perdita del congiunto, in quanto fondata anch'essa sull'assunto della morte quale conseguenza diretta dell'errore, mentre l'unico effetto riconducibile alla condotta sanitaria era la perdita della possibilità di evitare l'esito letale, configurabile anch'essa come perdita di chance.
Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso unico. La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c., senza conclusioni del Pubblico Ministero, e con deposito di memoria da parte della ricorrente.
Considerazioni di diritto
La pronuncia in esame affronta, con particolare rigore sistematico, il tema della corretta qualificazione giuridica del danno risarcibile in ambito di responsabilità sanitaria, con specifico riferimento alla distinzione tra danno da perdita di chance e danno da perdita anticipata della vita. In
tale prospettiva, viene riaffermato il principio secondo cui la probabilità causale non può essere sovrapposta alla nozione di possibilità, poiché, ove sia scientificamente e logicamente formulabile un giudizio probabilistico sull'evento lesivo, si esce dall'ambito della chance per rientrare nella piena responsabilità causale.
Come già detto, la Sentenza in esame, oltre a fornirci chiarimenti circa la c.d. perdita di chance, torna ad esprimersi su di un tema di particolare complessità e delicatezza: il diritto ad autodeterminarsi. Si tratta di un diritto fondamentale che trova fondamento anche nella nostra Costituzione agli artt. 2,13, e 32 e che, specie in ambito sanitario, assume una valenza centrale quale presupposto indefettibile della dignità e della libertà individuale del paziente.
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, l'omissione o il colpevole ritardo della diagnosi di un processo morboso terminale integra, secondo i giudici di legittimità, l'esistenza di un danno risarcibile in re ipsa in quanto incide direttamente sulla sfera personale del soggetto. Tale omissione, infatti, non si esaurisce nella mancata possibilità di accedere tempestivamente a opzioni terapeutiche o palliative, ma comporta una più ampia e radicale compromissione del diritto del paziente a essere informato e, per l'effetto, a compiere scelte
consapevoli.
Si nega al paziente oltre che di essere messo nelle condizioni di cosa fare nell'ambito delle scelte mediche disponibili, anche di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito. La violazione del diritto
di determinarsi liberamente nei propri percorsi di vita determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia con esito certamente letale non coincide con la perdita di chance connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale tale da non richiedere l'assolvimento di ulteriori oneri di allegazione argomentativa o probatoria potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la domanda risarcitoria qualificando correttamente l'evento di danno come perdita anticipata della vita, nonché tenere conto della lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, quale bene giuridico autonomo e meritevole di tutela risarcitoria. Alla Corte territoriale viene altresì demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre viene disposta l'adozione delle cautele necessarie alla tutela della riservatezza delle parti in caso di diffusione della decisione.
Avv. Rita Milano
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Autore: Rita Milano