Legittimo l'obbligo di custodire le armi con ogni diligenza
La Corte Costituzionale legittima la previsione contenuta nell'art. 20, 1 co., 1 periodo, e 2 co., della legge n. 110/1975
L'espressione "ogni diligenza" riprende la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall'articolo 43 del codice penale, richiamando il concetto di diligenza, logicamente implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa. La condotta richiesta al detentore non qualificato di armi ed esplosivi dalla normativa censurata è facilmente percepibile, innanzitutto, alla luce della chiara finalità sottesa alla disciplina in materia di circolazione di armi ed esplosivi, che è quella di evitare che tali strumenti possano in qualsiasi modo venire in possesso di altri soggetti, frustrando lo scopo ultimo di prevenirne una diffusione e circolazione incontrollata, in tal modo compromettendo la protezione di altri beni giuridici come la vita e l'incolumità personale, i quali, attraverso l'uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo. Inoltre, il precetto risulta sufficientemente determinato, perché il suo significato è chiarito dal contesto normativo – e in particolare dagli obblighi, di diversa portata, imposti al detentore qualificato di armi – e dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale al detentore comune è richiesto di adottare le cautele esigibili da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.
Proprio sulla base di tale criterio guida si è formata l'articolata casistica giurisprudenziale in materia di omessa custodia di armi, che ha modulato, di volta in volta, in base alla specifica situazione di fatto, l'obbligo di diligenza concretamente esigibile. La Corte ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, poiché prive di adeguata motivazione.
Data: 31/03/2026 07:00:00Autore: Redazione