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Legittimo l'isolamento disciplinare del detenuto

La Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dal tribunale di Firenze sull'isolamento disciplinare del detenuto



Con la sentenza numero 31/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze nei confronti degli articoli 33, 39 e 40 della legge numero 354 del 1975, relativi all'isolamento del detenuto sottoposto alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni, norme che il rimettente ha censurato per difetto di proporzionalità, contrarietà alla finalità rieducativa della pena, lesione della salute psicofisica della persona e inosservanza delle riserve di legge e giurisdizione in materia di restrizioni alla libertà di comunicare. Sulla premessa che, nel caso di specie, il detenuto, tratto a giudizio innanzi al Tribunale per danneggiamento seguito da pericolo di incendio, abbia dato fuoco alle suppellettili della cella «per sottrarsi alla condizione d'isolamento che riteneva insopportabile», il rimettente aveva motivato sulla rilevanza delle sollevate questioni riferendosi alla scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa, ovvero, in alternativa, all'esimente della particolare tenuità del fatto, le quali al detenuto stesso avrebbero potuto essere riconosciute, ove le norme censurate fossero state dichiarate costituzionalmente illegittime.

La Corte ha ritenuto implausibile tale motivazione, sotto entrambi i profili. Quanto alla legittima difesa, ha osservato che il detenuto avrebbe potuto evitare il pericolo, che alla sua salute eventualmente fosse derivato dall'isolamento, ricorrendo al magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o chiedendo il pronto intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria, senza alcun bisogno di bruciare le dotazioni di cella; rimedi entrambi previsti dalle norme dell'ordinamento penitenziario.
Quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, la sentenza rimarca che «l'ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare la sanzione disciplinare e la stessa legittimità costituzionale delle norme sulle quali essa si fonda, restando però certamente antigiuridica una reazione spontanea contro una percepita ingiustizia».
Data: 21/03/2026 07:00:00
Autore: Redazione