Crisi del crowdfunding immobiliare
Il settore degli investimenti alternativi online attraversa una fase di profonda instabilità, segnata da crescenti inadempimenti contrattuali, blocco dell'operatività di note piattaforme e progetti immobiliari in default. Numerosi risparmiatori, attratti negli anni scorsi da prospettive di rendimento apparentemente sicure, si trovano oggi nell'impossibilità di recuperare i capitali investiti.
1. Evoluzione storica del Crowdfunding
Il crowdfunding — o finanziamento collettivo — si è affermato nel panorama economico come strumento innovativo per la democratizzazione dell'accesso al credito. Sfruttando l'architettura digitale, il modello consentiva a start-up, piccole e medie imprese (PMI) e società di sviluppo immobiliare di raccogliere capitali direttamente dal pubblico, aggirando la tradizionale intermediazione bancaria.
In Italia, la fase di massima espansione si è registrata nel periodo antecedente al 2024, con particolare incidenza nel comparto del Real Estate Crowdfunding. Tale crescita esponenziale è stata favorita da una precisa congiuntura macroeconomica: un prolungato periodo di tassi di interesse prossimi allo zero, unito alla disponibilità di liquidità privata e agli incentivi governativi nel settore edilizio.
In tale scenario, le piattaforme tecnologiche hanno operato per anni in una zona di parziale deregolamentazione, proponendo ai risparmiatori retail — spesso sprovvisti di un'adeguata educazione finanziaria — operazioni con rendimenti nominali molto elevati, sovente compresi tra il 10% e il 14% annuo.
Il vizio strutturale di questa fase risiede in una grave asimmetria informativa: le campagne promozionali tendevano a enfatizzare le garanzie collaterali e la solidità dei progetti, relegando in secondo piano il reale profilo di rischio associato a strumenti di private debt e capitale di rischio. L'assenza di severi vincoli patrimoniali sui soggetti proponenti, unita in taluni casi a potenziali conflitti di interesse tra gestori dei portali e società operative, ha esposto il risparmio privato a un elevato rischio sistemico e di illiquidità.
Il successivo rialzo dei tassi di inflazione ha reso insostenibili i piani industriali di numerose ditte esecutrici, portando alla luce le criticità strutturali covate nel decennio precedente.
2. Il Regolamento (UE) 2020/1503 e i presidi di vigilanza
A porre un freno alle dinamiche della prima ora è intervenuto il legislatore comunitario con il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSP — European Crowdfunding Service Providers). Pienamente a regime negli ultimi anni, questo testo normativo ha imposto uno spartiacque fondamentale, assoggettando i portali online a requisiti di autorizzazione e sorveglianza severi, operati in Italia da Banca d'Italia e Consob.
Il perno della riforma europea è il riequilibrio dell'asimmetria informativa a danno del consumatore. Tra i presidi più rilevanti introdotti:
KIIS: la scheda informativa chiave sull'investimento, pensata per illustrare inequivocabilmente i profili di illiquidità e il rischio di perdita parziale o totale del capitale.
Procedure anti-conflitto di interesse: divieto categorico per i gestori della piattaforma e i loro soci o amministratori di assumere il ruolo di proponente nei progetti finanziati sul medesimo portale — pratica che in passato ha generato opache triangolazioni di flussi di cassa.
Classificazione preventiva degli investitori (sofisticati e non sofisticati), associata a test di adeguatezza per valutarne la reale consapevolezza finanziaria.
L'implementazione di questo framework regolatorio ha agito come un implacabile stress test sull'ecosistema Fintech. Molte piattaforme — gravate da sofferenze o impossibilitate ad adeguare la propria struttura di compliance — si sono viste revocare l'operatività o, come emerso dai provvedimenti ispettivi di Banca d'Italia, hanno subìto formali sospensioni dell'attività e divieti di nuove operazioni.
In questo frangente transitorio ma fortemente critico, l'applicazione rigorosa della legge ha paradossalmente fatto emergere i difetti del modello pregresso, congelando l'esigibilità dei fondi per decine di migliaia di risparmiatori italiani.
3. Lending ed Equity Crowdfunding: rischi e asimmetria informativa
Dall'analisi dei prospetti contrattuali allegati ai reclami dei cittadini emerge come il primo vizio genetico lamentato riguardi l'esatta percezione del veicolo d'investimento utilizzato: l'utente, spesso, crede di «depositare» denaro ottenendo interessi garantiti. Occorre invece operare una distinzione tecnica netta tra i due principali modelli operativi.
Lending Crowdfunding (Prestito)
Configura giuridicamente una fattispecie accostabile al mutuo (art. 1813 c.c.) o al prestito Peer-to-Peer (P2P). Il risparmiatore concede un finanziamento alla «Società Proponente» per uno scopo determinato. A fronte dell'esborso sorge un legittimo diritto di credito esigibile, consistente nella restituzione del capitale prestato unitamente agli interessi maturati. Il rischio è di natura solutoria: il fallimento o il ritardo cronico del proponente, a fronte del quale l'investitore agisce a pieno titolo quale creditore chirografario in un eventuale giudizio civile o esecutivo.
Equity Crowdfunding (Capitale di rischio)
Di tutt'altra natura, si sostanzia nell'aumento di capitale sociale della PMI o della start-up innovativa. L'esborso non configura un prestito, bensì l'acquisto diretto di quote o azioni societarie, sovente gravato da ampi sovrapprezzi. Il risparmiatore diviene socio d'impresa, con ciò assumendo integralmente l'alea imprenditoriale. Qualora la società generi bilanci in perdita o venga avviata verso una liquidazione giudiziale, il valore del capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.) ne risulta aggredito ed azzerato: in assenza di dividendi positivi, la legge non prevede alcuna tutela restitutoria verso chi è divenuto socio volontariamente.
È drammaticamente ricorrente il caso in cui l'attività promozionale non chiarisca all'investitore l'estrema volatilità dell'Equity, inducendolo ad azzardare il proprio patrimonio personale sulla scommessa d'una start-up nascente — talvolta travisata in pseudo «accordi collaterali di consulenza» per attrarre prestatori convinti di poter uscire dall'investimento entro dodici mesi.
4. La dicotomia Lending/Equity nelle pronunce del Tribunale di Milano
L'orientamento del Tribunale di Milano offre i primi elementi interpretativi concreti per comprendere i confini della responsabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di crowdfunding. L'analisi comparata di due sentenze — relative rispettivamente al Lending e all'Equity — evidenzia come la qualificazione giuridica del contratto sottostante determini, in modo univoco, l'esito dell'azione giudiziale.
4.1 L'esigibilità del credito nel Lending Crowdfunding — Trib. Milano, Sez. VI, Sent. n. 39548/2023
La Sesta Sezione Civile ha affrontato una fattispecie di lending crowdfunding caratterizzata dal mancato adempimento degli obblighi restitutori da parte della società proponente. La difesa della convenuta aveva tentato di eccepire la carenza di legittimazione attiva degli attori, sostenendo la natura mediata del rapporto contrattuale, instauratosi esclusivamente con l'infrastruttura del portale.
Il Tribunale ha rigettato tale prospettazione, ribadendo la natura unitaria della fattispecie: il contratto di finanziamento si perfeziona attraverso l'incontro tra l'offerta al pubblico formulata dalla società proponente e l'adesione telematica del singolo investitore. Il bonifico effettuato dall'utente costituisce l'esecuzione della prestazione contrattuale, facendo sorgere in capo alla proponente un'obbligazione pecuniaria diretta ed esigibile.
Conclusioni del Tribunale: condanna della società proponente alla restituzione integrale dei capitali, maggiorati degli interessi moratori, con piena tutela del credito chirografario. Il Tribunale ha altresì applicato la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo ravvisato negli atti difensivi una finalità dilatoria priva di fondamento giuridico, tesa a sottrarsi a obbligazioni documentalmente comprovate.
4.2 Il rischio d'impresa e l'insussistenza di garanzie nell'Equity Crowdfunding — Trib. Milano, Sez. Imprese, Sent. n. 34142/2022
La Quindicesima Sezione Specializzata in materia d'Impresa ha esaminato un caso in cui l'investitore aveva tentato di qualificare il proprio apporto di capitale come contratto di finanziamento a titolo oneroso — suffragato da accordi collaterali di consulenza — lamentando la nullità della sottoscrizione e invocando tutela restitutoria.
Il Tribunale ha escluso categoricamente tale ricostruzione, riaffermando tre principi cardine:
- Natura dell'investimento: la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale attribuisce lo status di socio, non di creditore. L'operazione si sostanzia in un investimento nel capitale di rischio, intrinsecamente caratterizzato dall'alea imprenditoriale.
- Inconfigurabilità della simulazione: la delibera assembleare di aumento di capitale e la dichiarazione di sottoscrizione sono atti negoziali soggetti a rigidi crismi formali. Non sono ammissibili accordi simulatori — quali presunte clausole di garanzia di restituzione — atti a snaturare l'effetto tipico dell'operazione: l'ingresso nel rischio d'impresa.
- Inapplicabilità della normativa bancaria: l'attività di Equity crowdfunding, se condotta nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale, non configura raccolta abusiva del risparmio ai sensi del TUB, trattandosi di forma di finanziamento autorizzata destinata alla dotazione di capitale di rischio.
Conclusioni del Tribunale: ricorso respinto nella sua interezza con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite e al rimborso di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.), avendo il magistrato ravvisato la piena consapevolezza del rischio assunto al momento dell'adesione all'aumento di capitale.
5. Indicatori di allarme
Alla luce delle pronunce sopra esaminate, l'analisi del contesto attuale segnala la necessità di rinnovata attenzione verso piattaforme che, pur operando sotto l'egida formale del Lending crowdfunding, manifestano evidenti anomalie gestionali. Casi di cronaca finanziaria recenti — come le criticità emerse intorno alla piattaforma Re-Lender (in liquidazione volontaria dal febbraio 2026) — confermano come l'opacità documentale e il malfunzionamento dei presidi di vigilanza interna rappresentino un preludio ricorrente al blocco dei rimborsi.
5.1 Il rischio delle triangolazioni documentali
Una prassi frequentemente riscontrata nelle vicende giudiziarie di maggiore gravità consiste nell'anomala frammentazione del debito. In diversi portali oggetto di monitoraggio, il prospetto informativo (KIIS) tende a occultare la reale entità dei rapporti tra le società proponenti.
È stata rilevata la ricorrenza di gruppi societari legati da partecipazioni incrociate che, per far fronte a debiti pregressi, utilizzano il portale come «camera di compensazione» (circular funding). Tali manovre comportano due conseguenze critiche:
Indebolimento della garanzia patrimoniale: il capitale raccolto non viene impiegato per la finalità dichiarata (es. il progetto immobiliare), bensì per ripianare passività di entità della medesima filiera aziendale in stato di insolvenza latente.
Deterioramento del merito creditizio: le valutazioni di rischio pubblicate sulla piattaforma — talvolta risalenti o superficiali — cessano di rappresentare l'effettiva solvibilità dell'emittente, creando un gap informativo letale per l'investitore retail.
5.2 Segnali di allerta (Red Flags) per il risparmiatore
Si suggerisce di monitorare le seguenti anomalie quali indicatori di allarme prioritari:
- Iterazione costante del «roll-over»: richiesta frequente di sottoscrizione di nuovi finanziamenti da parte della medesima proponente, con chiusura dei precedenti progetti opaca o slittata sine die.
- Sostituzione dell'infrastruttura di pagamento: modifica unilaterale dei metodi di accredito o transito di flussi finanziari tramite conti di pagamento non trasparenti o intermediari non vigilati.
- Assenza di aggiornamenti sullo stato di avanzamento lavori (SAL): protrarsi dell'erogazione dei fondi senza caricamento sistematico di certificazioni professionali o perizie giurate che confermino la prosecuzione effettiva del progetto.
5.3 Il dovere di due diligence dell'investitore
Il confine tra un investimento «ad alto rischio» — fisiologico nel Fintech — e un comportamento suscettibile di integrare fattispecie di gestione infedele o di schema piramidale è tracciato dalla conformità dell'agire ai presidi regolamentari del Regolamento (UE) 2020/1503.
Ove la piattaforma operi con standard di compliance carenti — ad esempio omettendo la corretta classificazione dell'investitore o alterando i dati storici delle restituzioni — non si è in presenza di un mero rischio di insolvenza commerciale, bensì di una possibile violazione contrattuale e regolamentare. In questi casi, la documentazione pre-contrattuale (che deve essere conservata sin dal momento della firma digitale) diventa l'arma probatoria primaria per contestare la violazione dei doveri di diligenza, informazione e correttezza gravanti sui gestori.
6. Strategie di intervento: a chi rivolgersi per il recupero"
In presenza di un investimento incagliato o di una piattaforma in liquidazione — come nei casi di cronaca del 2025/2026 — l'investitore non deve subire passivamente il default. La tutela del risparmio nel 2026 richiede una strategia multipolare: non esiste un unico «colpevole», ma una filiera di soggetti con responsabilità distinte e strumenti di tutela differenziati.
6.1 La diffida e la messa in mora: il primo passo
Prima di ogni altra azione, è indispensabile l'invio di una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) tramite PEC, indirizzata sia alla Società Proponente (il debitore che non ha pagato), sia al Gestore della Piattaforma.
Questo passaggio assolve tre funzioni fondamentali:
- Interrompere i termini di prescrizione, preservando intatta la posizione creditoria.
- Costituire il debitore in mora, ai fini del calcolo degli interessi legali dal giorno dell'inadempimento.
- Cristallizzare le contestazioni relative alla mancanza di trasparenza informativa sulla KIIS e sulle condizioni contrattuali.
Avv. Francesco Giordano
Studio Legale Lexopera
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Data: 14/03/2026 06:00:00Autore: Francesco Giordano