Stupratore assolto perché ormai è troppo tardi
La vicenda
Un uomo è a giudizio per il reato di violenza sessuale su minore. All'esito del rito abbreviato viene assolto dal GUP di un Tribunale perché il fatto non sussiste. La Corte d'Appello conferma la sentenza di assoluzione. In entrambi i giudizi sono considerate decisive le dichiarazioni rese a verbale da due testimoni ad un investigatore privato. La sola parte offesa ricorre per Cassazione.
L'avvocato della ragazza
Dinanzi la Suprema Corte la difesa della ragazza ha sollevato nuovamente, come già fatto nelle precedenti fasi di giudizio, la questione di inutilizzabilità e nullità dei verbali di sommarie informazioni rese dai testi in sede di indagini difensive, in quanto redatti da soggetto non legittimato, vale a dire da un investigatore privato.
La norma
Ai sensi dell'articolo 391-bis, comma 1, c.p.p., il detective privato può conferire con persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, ma non anche redigere un verbale di tali colloqui da far sottoscrivere al teste, sicché, di conseguenza, i verbali devono ritenersi nulli. Tale conclusione trova conferma nella disposizione di cui all'articolo 391-ter c.p.p., la quale riserva esclusivamente al difensore o al suo sostituto il potere di chiedere alle persone informate sui fatti di rendere dichiarazioni scritte o di documentare le informazioni da questi acquisite. Circostanza ribadita anche da affermata giurisprudenza (cfr. Cassazione 25431/15).
La sentenza
La Corte ha rilevato che il giudizio si è basato primariamente sul contrasto tra quanto raccontato dalla ragazza e quanto riferito dai testimoni escussi dall'investigatore privato. Di conseguenza, il rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate risulta avere una ricaduta dirimente sul giudizio. Ciò posto, i Giudici hanno confermato che le dichiarazioni di tali persone sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatore privato, ossia da un soggetto non abilitato dalla legge a verbalizzare le dichiarazioni rese da persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini, bensì legittimato esclusivamente a procedere con un colloquio non documentato. I Giudici hanno anche evidenziato come la norma (articolo 391-bis, comma 6 c.p.p.) preveda specificatamente come siano inutilizzabili le "dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti". Da quanto indicato, discende che all'investigatore privato è vietato, in modo radicale, di formare atti di indagine costituiti da dichiarazioni scritte o da informazioni da documentare in un atto scritto, e che, di conseguenza, dichiarazioni scritte o informazioni documentate in atto scritto, se raccolte da un investigatore privato, sono sempre e comunque inutilizzabili.
L'amara conclusione
La Corte ha quindi deciso per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti. Poiché esse sono decisive ai fini del giudizio, ha quindi annullato la sentenza per un nuovo rinvio. L'impugnazione da accogliere, però, è stata proposta dalla sola parte di civile, ragione per cui gli effetti penali della decisione (assoluzione) sono rimasti invariati. Con la sentenza numero 8019 del 2 marzo 2026 (allegata), la Suprema Corte ha quindi confermato l'inutilizzabilità delle deposizioni in questione, ma non ha potuto far altro che annullare la sentenza per i soli effetti civili e, quindi, rinviarla al solo giudice civile. L'imputato è stato quindi assolto sulla base di prove inutilizzabili, perché nessuno ha ascoltato il difensore della ragazza.
Andrea Pedicone
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Data: 06/03/2026 07:00:00Autore: Andrea Pedicone