Assegno figli: riduzione solo con CTU contabile  Redazione - 21/01/26  |  Riduzione di pena per il percorso rieducativo  Redazione - 19/01/26  |  RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN Claudia Moretti - 25/09/25  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  

La sostituzione di persona nell'ecosistema dei social network

Profili penalistici, identità digitale e orientamenti giurisprudenziali alla luce delle varie riforme



La diffusione dei social network ha inciso profondamente sulle modalità di costruzione e percezione dell'identità personale, imponendo una rilettura delle fattispecie penali tradizionali alla luce del contesto digitale. In tale prospettiva, il reato di sostituzione di persona, disciplinato dall'art. 494 c.p., ha assunto una rinnovata centralità applicativa, divenendo uno degli strumenti più utilizzati per reprimere fenomeni di impersonificazione online.

Identità personale e inganno nell'era digitale

La norma incriminatrice punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona ovvero attribuendosi un falso nome, stato o qualità. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'identità tutelata non si esaurisce nei dati anagrafici, ma ricomprende l'identità sociale complessivamente intesa (Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 43376).

In ambito social, la condotta tipica si realizza frequentemente mediante la creazione di profili falsi o l'uso indebito dell'immagine e delle generalità altrui. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di cui all'art. 494 c.p. la creazione di un profilo Facebook recante nome e fotografia di un soggetto reale, idoneo a trarre in inganno una pluralità indeterminata di utenti, anche in assenza di contatti diretti con la persona offesa (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2019, n. 25774).

Elemento centrale resta l'induzione in errore, che può riguardare anche la cerchia relazionale online, purché la falsa identità sia concretamente idonea a incidere sulle relazioni sociali o giuridiche della vittima (Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2016, n. 29638). È invece esclusa la rilevanza penale nelle ipotesi di utilizzo meramente parodistico o privo di dolo specifico, non essendo sufficiente la mera simulazione dell'identità in assenza di offensività concreta.

La sostituzione di persona sui social si presta, inoltre, a frequenti ipotesi di concorso con altri reati, quali la diffamazione, la truffa o gli atti persecutori, quando l'impersonificazione costituisca il mezzo per una più ampia e sistematica lesione della sfera personale altrui.

In conclusione, l'art. 494 c.p. si conferma norma di particolare elasticità, capace di adattarsi alle nuove forme di identità digitale, a condizione che l'interpretazione giurisprudenziale resti ancorata ai principi di tipicità, offensività e dolo specifico.


Dott. Alessandro Pagliuca

Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense

Criminologo

alessandropagliuca12@gmail.com

Data: 23/01/2026 07:00:00
Autore: Alessandro Pagliuca