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Assegno figli: riduzione solo con CTU contabile

La Cassazione chiarisce che per ridurre l'assegno di mantenimento dei figli non basta il licenziamento: serve una CTU sulla reale capacità economica dei genitori



In caso di richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, il giudice è tenuto a verificare in modo approfondito la situazione economica di entrambi i genitori, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile. Lo ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 32540 del 13 dicembre 2025, cassando la decisione della Corte d'appello e disponendo il rinvio.

La Suprema Corte ha rilevato che il giudice di secondo grado aveva giustificato la diminuzione dell'assegno esclusivamente sulla base del licenziamento del genitore obbligato, il cui reddito da lavoro era stato sostituito dall'indennità di disoccupazione. Tuttavia, tale valutazione è stata ritenuta insufficiente, poiché non accompagnata da un accertamento contabile richiesto dall'altro genitore, volto a chiarire l'effettiva incidenza della perdita del lavoro sulla capacità contributiva complessiva del padre.

Secondo la Cassazione, la mancata ammissione della CTU assume rilievo decisivo, soprattutto considerando che il genitore obbligato aveva ricoperto incarichi societari idonei a far presumere la disponibilità di ulteriori risorse economiche, oltre al trattamento Naspi. L'accertamento risulta inoltre necessario alla luce della situazione patrimoniale dell'altro genitore, privo di attività lavorativa e di redditi autonomi.

La Corte si è pronunciata anche in tema di assegno di mantenimento tra coniugi, chiarendo che la successiva dichiarazione di addebito della separazione comporta il venir meno del diritto all'assegno sin dall'origine. In tali casi trova applicazione la regola della ripetizione dell'indebito, con conseguente obbligo di restituzione delle somme versate.

La Cassazione ha precisato che il principio di irripetibilità può operare solo in ipotesi circoscritte, quali una diversa valutazione retroattiva delle condizioni economiche già esistenti o una rimodulazione al ribasso di importi modesti destinati a soddisfare bisogni essenziali del coniuge economicamente più debole.

Data: 21/01/2026 06:00:00
Autore: Redazione