I profili social delle persone decedute
Chi li può avere
Il GDPR non contiene specifiche indicazioni relative alla riservatezza dei defunti, ma il codice privacy disciplina l'esercizio dei diritti aventi ad oggetto i dati personali di chi non c'è più. Tale disciplina, oltretutto, è applicabile a chiunque avesse una relazione affettiva con il defunto, seppur non legato da un vincolo di parentela. È quindi sufficiente un interesse morale per fondare il diritto di accesso, utile per poter acquisire fotografie, contatti, document e qualsiasi altro dato contenuto nell'account digitale del soggetto deceduto.
Cosa serve
Un erede ha quindi il diritto ad ottenere, da un gestore di servizi digitali, tutti i dati conservati nell'account del defunto. Il gestore deve inoltre fornire l'assistenza tecnica necessaria per accedere ai contenuti. Per esercitare il diritto in questione non è necessaria la preventiva autorizzazione di un giudice, ed a nulla rileva l'eventuale accettazione della clausola – sottoscritta dal defunto in sede di apertura dell'account – di escludere la possibilità di trasferire, all'atto della sua morte, i contenuti del profilo con conseguente cancellazione dell'account ed eliminazione di quanto in esso contenuto.
La specifica norma
L'art. 2 terdecies del d. lgs. 196/2003 prevede che – in caso di decesso dell'interessato – l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR venga esteso agli eredi che abbiano ragioni familiari meritevoli di protezione. Esiste un'unica possibile deroga: il caso in cui l'interessato deceduto abbia espressamente comunicato al gestore digitale la sua volontà di non consegnare i propri dati personali ai suoi eredi.
Andrea Pedicone
Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali
Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
Data: 25/06/2025 07:00:00Autore: Andrea Pedicone