Nuova rottamazione quinquies per le cartelle esattoriali Floriana Baldino - 04/11/25  |  La Cassazione sulle infezioni nosocomiali Rita Milano - 10/10/25  |  RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN Claudia Moretti - 25/09/25  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  

I profili social delle persone decedute

I parenti del defunto hanno diritto ai suoi dati digitali (Tribunale di Venezia, ordinanza 5516/2025)


Chi li può avere

Il GDPR non contiene specifiche indicazioni relative alla riservatezza dei defunti, ma il codice privacy disciplina l'esercizio dei diritti aventi ad oggetto i dati personali di chi non c'è più. Tale disciplina, oltretutto, è applicabile a chiunque avesse una relazione affettiva con il defunto, seppur non legato da un vincolo di parentela. È quindi sufficiente un interesse morale per fondare il diritto di accesso, utile per poter acquisire fotografie, contatti, document e qualsiasi altro dato contenuto nell'account digitale del soggetto deceduto.

Cosa serve

Un erede ha quindi il diritto ad ottenere, da un gestore di servizi digitali, tutti i dati conservati nell'account del defunto. Il gestore deve inoltre fornire l'assistenza tecnica necessaria per accedere ai contenuti. Per esercitare il diritto in questione non è necessaria la preventiva autorizzazione di un giudice, ed a nulla rileva l'eventuale accettazione della clausola – sottoscritta dal defunto in sede di apertura dell'account – di escludere la possibilità di trasferire, all'atto della sua morte, i contenuti del profilo con conseguente cancellazione dell'account ed eliminazione di quanto in esso contenuto.

La specifica norma

L'art. 2 terdecies del d. lgs. 196/2003 prevede che – in caso di decesso dell'interessato – l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR venga esteso agli eredi che abbiano ragioni familiari meritevoli di protezione. Esiste un'unica possibile deroga: il caso in cui l'interessato deceduto abbia espressamente comunicato al gestore digitale la sua volontà di non consegnare i propri dati personali ai suoi eredi.

Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni

Data: 25/06/2025 07:00:00
Autore: Andrea Pedicone