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Pluralità di illeciti deontologici: la sanzione resta unica

Il CNF chiarisce: anche in presenza di più violazioni deontologiche, la sanzione è unica e commisurata al comportamento complessivo dell'incolpato, come previsto dall'art. 21 cdf



Con la sentenza n. 422/2024, pubblicata il 7 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito un principio fondamentale in materia disciplinare: anche in presenza di più condotte illecite, poste in essere da un avvocato nell'ambito dello stesso procedimento, la sanzione disciplinare deve essere unica.

Il principio, sancito dall'art. 21 del Codice Deontologico Forense, mira a garantire una valutazione unitaria e proporzionata della condotta dell'incolpato, evitando una logica meramente aritmetica nella commisurazione delle sanzioni.

Il caso: più addebiti, un solo procedimento

La pronuncia trae origine da un procedimento disciplinare nel quale a un avvocato erano stati contestati diversi addebiti, relativi a violazioni multiple del Codice Deontologico. Le contestazioni, sebbene distinte, erano state trattate congiuntamente nel medesimo procedimento.

Il ricorrente ha contestato la decisione disciplinare, sostenendo l'illegittimità dell'unificazione della sanzione per comportamenti diversi, chiedendo che venissero irrogate sanzioni distinte per ogni illecito.

Il CNF: valutazione complessiva e unità della sanzione

Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, precisando che l'art. 21 del Codice Deontologico impone al giudice disciplinare di valutare non i singoli episodi isolatamente, ma il comportamento complessivo dell'incolpato, tenendo conto:

La sanzione che ne deriva, pertanto, non può essere la somma di singole "pene" per ciascun illecito, ma il risultato di una valutazione unitaria, improntata a criteri di equità e proporzionalità.

Data: 15/06/2025 06:00:00
Autore: Redazione