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La falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro non comporta necessariamente la legittimità del licenziamento disciplinare

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9414 del 20 aprile 2007, ha sancito l'illegittimità dell'irrogazione della massima sanzione disciplinare del licenziamento comminata ad un lavoratore dipendente a causa della falsa attestazione, effettuata sul registro aziendale, della propria presenza sul luogo di lavoro.La Suprema Corte, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 del codice civile, rilevando che il giorno successivo a quello nel quale il lavoratore aveva attestato falsamente la propria presenza in azienda quest'ultimo aveva svolto una prestazione lavorativa "abnorme", prottrattasi dalle ore 2,45 del mattino alle 21,30 della sera, ha ritenuto chel'illecito comportamento del dipendente non fosse tale da compromettere in modo necessario il livello di fiducia esigibile da chi è chiamato a ricoprire il delicato incarico di preposto ad un filiale di un'azienda.La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto che, nel caso di specie, il dipendente non meritasse la massima sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, non escludendo, comunque, la facoltà del datore di lavoro di irrogare nei confronti del lavoratore una diversa e meno afflittiva sanzione disciplinare, sussistendone tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi.(Avv. Giuseppe Salvi) Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 20.4.2007 n. 9414 - Avv. Giuseppe Salvi
Data: 21/07/2007
Autore: www.laprevidenza.it