Tra i plurimi interventi di legittimità, si richiama la pronuncia della Sezioni Unite n. 10086/1998, ribadita dalla Sezione 6 n. 33398/2002, dalla Sezione 5 n. 17370/2003 e dalla Sezione 4 n. 27393/2018.
Principio espresso, ad esempio, dalla Sezione 1 n. 12315/2005, dalla Sezione 4 n. 21569/2007 e dalla Sezione 5 n. 39446/2018.
La decisione delle Sezioni Unite 2022
Le Sezioni Unite (sentenza n. 39614/2022 sotto allegata) aderiscono al primo orientamento.
Affrontando l'esegesi della normativa in esame, viene richiamata la
sentenza della Corte Costituzionale n. 12/2016, che sottolinea la rigida interpretazione letterale dell'art. 578 c.p.p., vista la sua natura eccezionale contrapposta al principio di accessorietà dell'art. 538 comma 1 c.p.p., per il quale la decisione sulla domanda della
parte civile è legato in via esclusiva alla condanna dell'
imputato.
Pertanto, "
la portata derogatoria dell'art. 578 cod. proc. pen. [...] comporta come conseguenza che l'applicazione della disposizione in esame è limitata alle cause estintive cui essa fa riferimento" ossia l'
amnistia e la prescrizione. Il giudice, quindi, non potrà pronunciarsi sulle statuizioni civili nel caso in cui, per esempio, il reato venga abrogato o qualificato come illecito civile, perché l'azione risarcitoria promossa dal soggetto danneggiato può essere accolta solo in presenza di una condanna.
L'operatività dell'art. 578 c.p.p. deve essere subordinata alla condizione che la condanna alle statuizioni civili, seppur raggiunta da una
amnistia o una prescrizione, sia stata
validamente pronunciata in primo grado. Anche la Corte Costituzionale, con
sentenza n. 182/2021, ha ribadito l'imprescindibilità di detta condizione.
La conseguenza è che, per ritenere valida la
sentenza di condanna alle statuizioni civili, la causa estintiva deve essere sopravvenuta rispetto alla
sentenza di condanna di primo grado.
Invero, ad una attenta lettura, l'art. 578 c.p.p. fa riferimento al solo giudice d'appello o alla Cassazione che dichiarino estinto il reato per
amnistia o intervenuta prescrizione, senza menzionare la pronuncia del giudice di prime cure, correlando logicamente tale principio al sopravvenire della causa estintiva solo dopo la
sentenza di primo grado.
Il Supremo Consesso ritiene che il principio di accessorietà possa applicarsi anche quando si tratti di mera valutazione sul regime circostanziale che si riflette sulla maturazione dei termini di prescrizione.
Il diverso approccio valutativo del giudice di appello è espressione del principio di legalità, che giustifica la sostituzione della
sentenza di secondo grado a quella di primo grado. Le argomentazioni e la valutazioni del giudice di prime cure recedono a fronte di quelle offerte dal Giudice di appello, la cui
sentenza sola "spiegherà gli effetti che le sono propri".
"L'estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'appello , ma maturata prima della condanna di primo grado, non può dirsi sopravvenuta alla condanna medesima, di cui travolge funditus la validità".
D'altro canto, rilevano ancora le Sezioni Unite, se il giudice di primo grado avesse optato per analoga valutazione, avrebbe rilevato l'intervenuta prescrizione, con la conseguenza che non avrebbe emesso
sentenza di condanna e non avrebbe deciso sulle statuizioni civili.
Sulla falsariga di detto ragionamento e ribadita la stretta interpretazione del principio di accessorietà, la conclusione è che non possa esserci distinzione tra una prescrizione dichiarata per errore di calcolo ed un'altra che viene dichiarata "ora per allora" per effetto di una diversa valutazione. Il giudice "quando si discosta dal giudizio del grado precedente [...] lo fa rilevando una violazione di legge sostanziale o processuale, ossia un errore di diritto, ma pur sempre un errore. Esattamente come fa [...]quando rileva che il primo giudice ha errato nell'applicazione delle norme sul calcolo della prescrizione" .
Il principio espresso dalla Cassazione
Rimandando alla lettura della
sentenza per ogni altro approfondimento, si riporta qui di seguito il principio espresso dalle Sezioni Unite: "
il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice constatazione di un errore nel quale il giudice sia incorso sia per effetto di valutazioni difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute".