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Omicidio colposo per chi apre lo sportello senza guardare e fa cadere il motociclista

Per la Cassazione è responsabile di omicidio colposo chi apre lo sportello dell'auto senza guardare e fa cadere il passeggero del motociclo 


Omicidio colposo per l'incidente con lo sportello aperto

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E' responsabile esclusiva per condotta colposa la donna che apre la portiera dei veicolo in sosta senza guardare, cagionando così la morte del passeggero del motociclista che sopraggiunge. Questa in sintesi la decisione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 34925/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una donna viene condannata in primo grado e in sede di appello per il reato di omicidio colposo alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci e giorni venti di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

L'imputata è responsabile di aver causato la morte del passeggero di un motociclo che sopraggiungeva e andava ad urtare contro lo sportello della vettura della donna, che lo apriva proprio in quel momento.

Il GUP ha ritenuto sussistere indubbiamente il nesso di causa tra la condotta dell'imputata e l'evento morte del passeggero del motociclo in quanto "Al momento dell'apertura della portiera verso la strada, la ricorrente non aveva adeguatamente vigilato sul sopraggiungere di mezzi che, per effetto di tale apertura, avrebbero potuto ricevere ostacolo o danno, condotta specificamente prevista dall'art. 157, commi 7 e 8, C.d.S. che sancisce "il divieto di aprire le porte di un veicolo o di discendere dallo stesso senza essersi assicurato che ciò non costituisca un pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada". L'imputata ha quindi violato un preciso obbligo giuridico che il Codice della Strada pone in capo si conducenti dei veicoli in sosta e che impone diligenza e prudenza se si decide di aprire lo sportello dell'auto.

Dello stesso avviso sulla responsabilità penale della donna anche la Corte d'Appello.

Nessuna responsabilità penale per il reato di omicidio

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Nel ricorrere in Cassazione l'imputata contesta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, rileva il vizio di motivazione per illogicità sulla richiesta di esclusione delle parti civili e violazione dell'art. 589 c.p e vizio di motivazione sulla responsabilità in relativa al reato ascritto.

Responsabile per omicidio colposo in via esclusiva

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Gli Ermellini annullano la sentenza solo in relazione al diniego del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario e la concedono, correggendo la precedente statuizione, tenuto conto dello stato d' incensuratezza e del corretto comportamento processuale dell'imputata.

Manifestamente infondato invece il terzo motivo sulla responsabilità penale per il reato scritto. Dalle prove e dalla consulenza tecnica è emerso che deve escludersi un qualsiasi concorso di responsabilità del motociclista e del trasportato nella causazione dell'evento.

"La conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è esatta in diritto, in quanto l'apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza; ne deriva - nella fattispecie - un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell'incidente all'esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dell'odierna ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità."

Improponibile in sede di legittimità invece il secondo motivo. La corresponsione di € 700.000,00 da parte della Compagnia assicurativa non può condurre alla conclusione della integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria delle parti civili, con conseguente legittima permanenza nel giudizio.

Data: 27/09/2022 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate