Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

La malattia e l'infortunio del professionista sospendono gli obblighi

Sospesi i termini per i liberi professionisti che a causa di un infortunio o una malattia non possono rispettare i termini per gli adempimenti


Malattia e infortunio professionisti

[Torna su]

Della manovra 2022 è entrato a far parte definitivamente l'emendamento proposto dal senatore De Bertoldi, che per la prima volta ha stabilito che: "In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento."

Valenza costituzionale della norma

La norma ha una valenza di rilievo nei confronti dei liberi professionisti che si occupano della materia tributaria, che fino a oggi non potevano permettersi di ammalarsi o di farsi male. In caso infatti di mancato rispetto di una scadenza tributaria, non per motivi futili, ma per un ricovero in ospedale, cliente e professionista non erano comunque giustificati.

Una regola del tutto contraria al diritto del professionista di potersi curare in caso di compromissione della salute, in palese violazione con il diritto alla stessa (sancito dall'art. 32 della Costituzione) e al principio che vieta ogni forma di discriminazione.

Sospensione dei termini in caso di ricovero e cure domiciliari

[Torna su]

La disciplina, contenuta dal comma 927 al 944 del testo definitivo della manovra, prevede in particolare la sospensione del termine perentorio stabilito in favore della PA, in relazione alle prestazioni che devono essere rese in favore di un cliente da un libero professionista quando quest'ultimo, a causa di un'inabilità temporanea collegata a un intervento chirurgico, un ricovero ospedaliero o cure domiciliari sostitutive, non è in grado di rispettare il termine tributario. Malattia o infortunio che possono derivare da causa di lavoro o estranea allo stesso.

La malattia viene quindi considerata finalmente una causa di forza maggiore che giustifica il mancato rispetto dei termini.

La sospensione, nel dettaglio, sarà così regolata:

Nel periodo di sospensione dei termini perentori cliente e professionista non potranno subire sanzioni né conseguenze di tipo penale. Gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il giorno successivo alla scadenza del termine di sospensione suddetto e alle somme sospese dovute saranno applicati gli interessi al tasso legale da versare contestualmente all’imposta o al tributo e calcolati dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Al fine di evitare abusi si stabilisce che la sospensione potrà essere riconosciuta solo se il mandato professionale è anteriore all'evento che colpisce la salute del professionista e solo se viene inviata all'amministrazione competente certificazione medica che attesta gli stati d'inabilità sopra descritti o il decesso del professionista.

Applicabilità delle regole e sanzioni

[Torna su]

La regola della sospensione dell'obbligo potrà infine essere applicata agli studi associati e alle società di professionisti purché formate da meno di tre soci.

Chi beneficerà della sospensione suddetta sulla base di false dichiarazioni sarà soggetto alla sanzione minima di 2.500 euro fino a 7.750 e all'arresto dai sei mesi ai due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni sarà punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

Data: 24/12/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate