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Accesso agli atti "difensivo" e pertinenza dei documenti

L'accesso agli atti amministrativi c.d. "difensivo" deve essere consentito se sussiste la pertinenza dei documenti rispetto alle esigenze difensive - L'ordinanza collegiale n. 10352/2021 del TAR Lazio


Accesso agli atti "difensivo"

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L'accesso agli atti amministrativi c.d. "difensivo" deve essere consentito se sussiste la pertinenza dei documenti rispetto alle esigenze di difesa. Questo è quanto emerge dalla recente ordinanza collegiale n. 10352/2021 del TAR Lazio.

Il caso

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La ricorrente, a mezzo dei suoi difensori, aveva presentato istanza di accesso agli atti dinanzi al CSM, al fine di ottenere l'ostensione della documentazione necessaria per verificare la correttezza dell'esercizio del potere amministrativo nel corso di un procedimento di nomina a Presidente di Tribunale, nonché per verificare eventuali incongruenze di valutazione.
La P.A., tuttavia, non aveva consentito l'accesso con riferimento ad alcuni documenti e, pertanto, la ricorrente aveva incardinato giudizio dinanzi al TAR Lazio Roma.
Costituitasi in giudizio, la P.A. aveva eccepito la carenza di interesse all'accesso atteso che, per alcuni documenti richiesti, era sopraggiunta la revoca degli stessi, mentre per altri vi era stata confluenza in ulteriori atti.

L'ordinanza del TAR Lazio Roma

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Con l'ordinanza collegiale in commento, la Prima Sezione del TAR Lazio Roma ha accolto l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando alla P.A. di consentire l'accesso agli atti richiesto dall'istante.

Difatti, trattandosi di c.d. accesso "difensivo", la valutazione in merito all'esigenza difensiva prospettata dall'istante, nonché alla pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa, deve effettuarsi in astratto.
Non rilevano, secondo il TAR capitolino, la fondatezza o l'ammissibilità dell'azione giudiziaria che l'istante potrebbe proporre in forza dei documenti acquisiti a seguito dell'accesso agli atti, né tantomeno può essere oggetto di sindacato la concreta utilità della documentazione ai fini della conclusione del giudizio.
Compito della P.A. è, quindi, quello di verificare l'astratta inerenza del documento, per il quale è stato richiesto l'accesso, con la posizione soggettiva dell'istante e le finalità che si intendono perseguire per il tramite dell'accesso.
Definitivamente pronunciandosi, il TAR Lazio Roma ha accolto il ricorso con riferimento all'accesso agli atti amministrativi, in considerazione della circostanza per la quale la P.A. non può subordinare l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alla verifica della proponibilità o ammissibilità di un'eventuale azione in sede giudiziaria.
Avv. Giovanni Francesco Fidone
Avv. Rosario Giommarresi
Data: 19/10/2021 11:00:00
Autore: Giovanni Fidone