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RC Auto: è assicurato il veicolo che circola anche in spazi privati

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile confermano che la circolazione di un veicolo, utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, è assicurato, anche, in spazi privati


Le Sezioni Unite della Cassazione sull'RC Auto

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Le Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza n. 21983/2021 si sono espresse sull'interpretazione dell'art. 122 Cod. ass., in conformità con la giurisprudenza eurounitaria, per cui la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

La disciplina dell'art. 2054 c.c.

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Da premettere che "la disciplina posta all'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse, in quanto «quest'ultima, quale necessariamente desumibile dalla normativa comunitaria, si riverbera sull'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore», va sottolineato come queste Sezioni Unite, chiamate a definirne il concetto ai fini dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1 L. n. 990 del 1969, abbiano già avuto modo di affermare che la circolazione ex art. 2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade."
Nell'osservare, inoltre, che la norma di cui all'art.1 della Legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo e per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro, resta solo da verificare se l'utilizzo del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale ai fini della copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a.

La funzione abituale del veicolo

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A tale riguardo, pertanto, non solo le strade di uso pubblico, ma anche le proprietà di natura privata, aperte all'utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, valorizza proprio l'interazione tra il veicolo e la circolazione quale fondamento della particolare ipotesi di responsabilità "da attività pericolosa" di cui all'art. 2054 cod. civ. .
E' irrilevante la natura pubblica o privata dell'area di circolazione, compresa la fase statica, preliminare o successiva, nonché del tipo di uso, (es.: l'apertura degli sportelli ovvero relativamente alla posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia) mentre è l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo.
Come affermato dalla giurisprudenza della S.C. rimarrebbe, allora, non coperta da assicurazione per la r.c.a., solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private. "Ipotesi da ravvisarsi essenzialmente nell'utilizzazione di mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada (v., con riferimento a scontro tra una autovettura ed uno sciatore su pista da sci, Cass., 20/10/2016, n. 21254; Cass., 30/7/1987, n. 6603) ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone (cfr., da ultimo, Cass., 3/8/2017, n. 19368. Cfr. altresì, con riferimento al danno derivante da fatto doloso a carico del F.G.V.S., Cass., 17/5/1999, n. 4798)."

La Direttiva UE e la Corte di Giustizia europea

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Data: 20/08/2021 06:00:00
Autore: Roberto Paternic�