Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Covid: sospeso senza retribuzione il medico che non si vaccina

Il Tar Lecce rigetta l'istanza di una dottoressa contro il provvedimento che l'ha sospesa dal lavoro senza retribuzione per non essersi vaccinata contro il Covid


Sospesa senza retribuzione la dottoressa che non si vaccina

[Torna su]

Il TAR Puglia - Lecce, sezione II, con il decreto n. 480 del 5 agosto 2021 (sotto allegato) respinge l'istanza di sospensione della delibera che, applicando l'art. 4, d.l. n. 44/2021, ha sospeso dall'esercizio della professione una dottoressa che non si è sottoposta alla vaccinazione anti - COVID-19 dopo che la Asl datrice ha valutato con esito negativo la possibilità di ricollocarla e adibirla a mansioni non comportanti contatti diretti con gli utenti e il personale sanitario.

La vicenda processuale

Il ricorso viene presentato dalla Dottoressa della Asl perché l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi la sospendono dall'esercizio professionale, senza retribuzione.

La Dottoressa ricorre al TAR per chiedere l'annullamento, previa sospensione, di detta delibera.

Vaccinazione obbligatoria per i sanitari

[Torna su]

Il TAR rileva prima di tutto che la sospensione, nel caso di specie, è conseguenza diretta delle disposizioni contenute nel del D.L. n.44 dell'1/4/2021 convertito nella L. n.76/2021 contenente "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19…". Trattasi di una normativa di carattere eccezionale "nell'ambito della legislazione connessa all' emergenza e finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da SARS-COVID-19."

La normativa prevede infatti l'obbligo della vaccinazione per coloro "che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e negli studi professionali" con lo scopo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle cure."

Detta vaccinazione rappresenta un requisito essenziale per poter svolgere la professione sanitaria, da cui i sanitari possono essere esonerati anche temporaneamente solo "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale."

Il procedimento prima di disporre la sospensione

[Torna su]

Nel momento in cui le aziende sanitarie ricevono la segnalazione da parte della Regione che, per mezzo dei propri sistemi informativi è in grado di conoscere chi, tra i sanitari, non si è ancora sottoposto a vaccinazione o non ha fatto ancora domanda, la Asl datrice invita l'interessato a produrre documentazione in grado di dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la sua omissione o differimento o la presentazione della richiesta necessaria per effettuarla.

In caso di mancata presentazione di detta documentazione il sanitario entro 5 giorni è invitato a sottoporsi a vaccinazione. Accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la Asl datrice, con l'atto di accertamento sospende il sanitario "dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV -2" e provvede a comunicare detta decisione al diretto interessato.

Se possibile, il lavoratore viene adibito a mansioni inferiori, se non è possibile viene sospeso senza retribuzione. Sospensione che ha efficacia fino a quando il sanitario non assolve all'obbligo vaccinale, fino al completamento della campagna vaccinale e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

Ricorso ammissibile ma la domanda non può essere accolta

[Torna su]

Per il Tar Leccese, pur ritenendo fondato il ricorso, respinge la domanda della sanitaria.

Il ricorso della Dottoressa è ammissibile, ma il Giudice amministrativo evidenzia:

Respinta quindi l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente e fissa per la trattazione la Camera di Consiglio.

Data: 15/08/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate