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Responsabilità del vettore aereo per la ritardata consegna dei bagagli

La recente Corte di Cassazione Civile fissa i parametri di risarcimento del vettore aereo per la ritardata consegna dei bagagli


Ritardata consegna bagagli in volo di linea

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In relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione di un volo di linea, la Cassazione Civile n. 3165/ 2021 ha osservato come “la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito eurounitario con il regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla stessa Comunità europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004), volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al 'Capitolo III', la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni".

La responsabilità per i danni ai bagagli

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A tal riguardo, l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (parag. 1) e dei “danni ai bagagli” (parag. 2), contemplando in quest’ultima una specifica ed autonoma, rispetto a quella del parag. 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, parag. 2, a tenore del quale “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti - speciali di prelievo - (al cambio attuale, 1 DSP = 1,20 euro circa) - per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.
La S.C.ha, inoltre evidenziato che ai sensi del parag. 6 del medesimo articolo “I limiti previsti dall’articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva”.

La responsabilità nel ritardo della consegna del bagaglio

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Data: 27/07/2021 11:00:00
Autore: Roberto Paternic�