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Interdittiva antimafia: regole del giudizio prognostico

La sentenza del Consiglio di Stato: diritto della prevenzione, natura cautelare e preventiva dell'informativa, valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia


Interdittiva antimafia

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L'informativa antimafia, una sorta di scudo che tutela l'economia da infilitrazioni della criminalità organizzata perpetrate nei confronti dell'imprenditore, implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia circa il pericolo di infiltrazione mafiosa capace di condizionare le scelte dell'impresa.
Secondo il pensiero dei magistrati amministrativi, questo pericolo va valutato solo con l'aiuto di un ragionamento di tipo probabilistico.

Giudizio prognostico

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Cioè, in queste delicate valutazioni non si deve arrivare ad un livello di certezza sul fatto oltre ogni ragionevole dubbio, ma più semplicemente si deve giungere ad una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza.

Come può, quindi, l'autorità pervenire a questo tipo di giudizio?
Può farlo utilizzando indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da far ritenere più probabile che non il pericolo di infiltrazione mafiosa.

La sentenza del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ha avuto modo di esaminare in profondità l'istituto e il particolare aspetto del giudizio probabilistico; l'insieme delle pronunce annovera anche la sentenza della Terza Sezione n. 5416 del 09.09.2020.
Nel caso segnalato, la lite giudiziale scaturisce dall'interdittiva emessa dalla Prefettura.
Provvedimento che si fonda su una serie di elementi raccolti dalle Forze di Polizia e dalla D.I.A., idonei a far dedurre una contiguità della società ad ambienti legati alla criminalità organizzata.

Proposto il ricorso di primo grado, il Tar accoglie la domanda di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, deducendo la risalenza nel tempo delle circostanze poste a fondamento dell'atto e segnalando che i dipendenti dell'azienda, gravati da precedenti, in realtà non svolgono più la propria attività in seno alla società.
In occasione del secondo grado di giudizio, il Consiglio di Stato sposta invece l'attenzione su una visione complessiva e più ampia del fenomeno sottoposto all'analisi, sostenendo che per l'adozione del provvedimento interdittivo non bisogna dimostrare l'infiltrazione mafiosa, ma bisogna solo far risaltare gli elementi presuntivi, da considerare in modo unitario e non atomistico- dai quali si possa vedere il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata.

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Data: 20/07/2021 17:00:00
Autore: Francesco Pandolfi