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Indennità di accompagnamento e contenuto della domanda

Le modalità concrete di presentazione della domanda di indennità di accompagnamento secondo la giurisprudenza della Cassazione


Il ruolo dell'Inps

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In tema di indennità di accompagnamento l'Inps è chiamata solo alla individuazione delle concrete modalità di presentazione delle istanze.
L'ente non ha alcun ruolo nell'individuazione del contenuto delle domande; questo perchè le disposizioni normative ripongono nelle mani del solo Legislatore il vaglio delle condizioni di accesso alla tutela assistenziale.

La Cassazione sul punto

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Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione Sezione 6, con ordinanza n. 9979/2020.

Per effetto del criterio sopra indicato, le domande vengono presentate all'Inps secondo le regole stabilite dall'ente stesso e, poi, subito dopo, l'istituto le trasmette alla Asl per via telematica.
Nel caso esaminato dalla Corte si è verificato quanto segue.
Il Tribunale, decidendo in sede di opposizione ad A.T.P. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, per essere l'istanza corredata da un certificato medico in cui è escluso che ricorrano le condizioni per beneficiare della prestazione.
In pratica, la domanda giudiziale viene dichiarata improponibile per inidoneità della domanda amministrativa, corredata da certificato recante il segno di spunta sull'insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento.
La doglianza dell'interessato viene però accolta.

La domanda giudiziale è proponibile

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Dice la Cassazione: la presentazione della domanda amministrativa è il presupposto dell'azione nelle controversie previdenziali.
Nel caso trattato, non si discute della presentazione della domanda iniziale, ma se il certificato medico negativo possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile ad una sorta di mancata presentazione della stessa, con la conseguente improponibilità della domanda giudiziaria.
Ebbene, già la sentenza della Cassazione n. 14412/2019 ha già risolto la questione in favore della proponibilità della domanda, affrontando il tema della incompleta compilazione della domanda amministrativa dove manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell'indennità.
In definitiva: secondo la Corte di Cassazione l'indicazione negativa del medico curante non impedisce l'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio.

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Data: 16/05/2021 06:00:00
Autore: Francesco Pandolfi