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Sgravi fino a 6mila euro per chi assume donne svantaggiate

La circolare Inps n. 32/2021 fornisce i primi chiarimenti sull'applicazione dell'esonero contributivo per chi assume lavoratrici svantaggiate


Indicazioni sull'esonero contributivo per chi assume lavoratrici svantaggiate

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La circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021 (sotto allegata) fornisce le prime indicazioni operative sulla misura che prevede l'esonero contributivo per le assunzioni delle donne lavoratrici previsto dai commi 16, 17, 18 e 19 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 n. 178/2020.

Analizziamo gli aspetti principali della disciplina rinviando, per le informazioni tecniche di dettaglio, alla lettura della circolare.

Esonero contributivo fino a 6000 euro: condizioni e risorse

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La legge di bilancio 2021 riconosce a chi assume donne nel biennio 2021-2022 l'esonero contributivo del 100% fino a 6000 euro. Nella determinazione delle contribuzioni che possono essere esonerate, è necessario fare riferimento a quella effettivamente esonerabile. Per questo la circolare fornisce un elenco delle contribuzioni per le quali non è previsto l'esonero.

Il riconoscimento di tale esonero è però subordinato al rispetto di determinate condizioni.

Prima di tutto le assunzioni devono produrre "un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti." In caso di assunzioni a tempo parziale l'incremento viene valutato di conseguenza. Il calcolo dell'incremento viene considerato "al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (…) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto." Requisito a cui la circolare dedica l'intero paragrafo 6.

L'esonero contributivo inoltre può essere concesso nei limiti e alle condizioni della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 e l'efficacia dei commi 16 e 17 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

La copertura di tale esonero è coperto con le risorse del Programma Next Generation EU che per il 2021 sono pari a 37,5 milioni di euro che salgono a 88,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Datori che possono accedere all'esonero contributivo

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Possono beneficiare dell'esonero contributivo i datori di lavoro privati, compresi quelli che operano nel settore agricolo e i seguenti:

Sono invece escluse le pubbliche amministrazioni elencate dall'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001.

Lavoratrici per le quali si ha diritto all'esonero contributivo

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L'esonero contributivo viene riconosciuto a chi assume lavoratrici svantaggiate, ossia:

Rapporti di lavoro che beneficiano dell'incentivo

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L'esonero contributivo viene riconosciuto in relazione alle seguenti assunzioni:

Il rapporto di lavoro condiziona la durata dell'incentivo:

Il periodo in cui si può beneficiare dell'incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In questo caso il periodo di godimento viene differito di conseguenza.

Condizioni dell'esonero contributivo

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La circolare precisa che l'esonero contributivo per chi assume donne svantaggiate è subordinato al rispetto di determinate condizioni:

A questi si aggiungono i presupposti previsti nello specifico dalla legge di bilancio 2021.

Cumulo dell'esonero con altri incentivi

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L'esonero contributivo è compatibile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che la normativa che li disciplina non ne vieti espressamente il cumulo.

Nei casi in cui l'esonero per le lavoratrici svantaggiate risulta cumulabile con un'altra agevolazione, per l'applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento contribuzione residua "dovuta", alla luce del primo esonero applicato.

La cumulabilità degli esoneri, quando consentita "deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta". Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo."

Data: 28/02/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate