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Avvocati: copie esecutive a costo zero

Il Ministero della giustizia ha chiarito che le copie esecutive devono attualmente considerarsi esenti dal versamento dei diritti di copia


Stop ai diritti di copia durante l'emergenza

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Durante il periodo emergenziale, derivante dalla pandemia da coronavirus e il cui termine è attualmente fissato al 30 aprile 2021, gli uffici giudiziari non dovranno pretendere dai difensori (o dagli altri soggetti abilitati a riceverle) i diritti di copia per il rilascio in via telematica delle copie esecutive.

A spazzare via qualsiasi dubbio in proposito è stato il Direttore generale del Ministero della giustizia che, con la circolare del 4 febbraio 2021 qui sotto allegata, è intervenuto a soddisfare le molteplici richieste di chiarimento sul punto che gli erano state rivolte.

Eccezione per le copie esecutive analogiche

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Diverso discorso vale, tuttavia, per le richieste di copie esecutive in formato analogico, con riferimento alle quali il Ministero della giustizia ha confermato che le stesse devono essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia, che, in ogni caso, potrà avvenire anche tramite la piattaforma PagoPA.

Le norme del decreto ristori

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Ma da dove sono derivati i dubbi che il Ministero della giustizia è intervenuto a spazzare via?

Dal decreto ristori, che, nella sua attuale formulazione, prevede al comma 9-bis dell'articolo 23 la possibilità, nel corso della pandemia, di chiedere e ottenere le copie delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari munite di formula esecutiva con modalità interamente telematica.

In sostanza, la normativa emergenziale prevede che la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento può chiedere la copia esecutiva depositando un'apposita istanza in modalità telematica. Ricevuta la richiesta, il cancelliere provvede a formare un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, del provvedimento del giudice, aggiungendo in calce l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, comma 3, c.p.c. e l'indicazione della parte a favore della quale è fatta la spedizione e sottoscrivendo digitalmente il documento informatico così predisposto.

Data: 09/02/2021 22:00:00
Autore: Valeria Zeppilli