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Il lavoro notturno

L'INL fornisce la definizione di periodo notturno e lavoratore notturno anche in riferimento a quanto stabilito in materia dalla contrattazione collettiva


Lavoro notturno: la definizione

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La nota INL n. 1050 del 26 novembre 2020 (sotto allegata) fornisce importanti chiarimenti sul lavoro notturno attraverso l'interpretazione della normativa in materia.

Le spiegazioni vengono fornite dopo una serie di richieste relative alla definizione di lavoratore notturno, che tengano conto anche dell'ambito di intervento della contrattazione collettiva. Richieste di delucidazioni che l'INL, una volta acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con la nota n. 12165/2020, fornisce richiamando la disciplina che si va ad illustrare.

Periodo notturno

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La prima definizione utile per definire il lavoro e quindi il lavoratore notturno è quella di periodo notturno, che viene fornita dal comma 2 dell'art. 1 del D.lgs. n. 66/2003, ai sensi del quale, per periodo notturno deve intendersi: il "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino."

La nota INL spiega che "Ai fini della individuazione delle sette ore consecutive di lavoro si dovrà fare riferimento, evidentemente, all'orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale: il periodo che rileva ai sensi del citato art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, infatti, potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7)."

Lavoratore notturno

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La nota prosegue spiegando poi che, sempre il comma 2 dell'art. 1, alla lettera e) definisce il lavoratore notturno come:

"1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga (per almeno tre ore) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale."

La nota INL, come per la definizione di periodo notturno, fornisce l'interpretazione anche di questa disposizione chiarendo che:

La disciplina normativa che stabilisce come parametri per definire il lavoratore notturno:

trova applicazione quando la contrattazione collettiva non specifica le ore di lavoro notturno richieste affinché il lavoratore possa essere definito "notturno" e quando la contrattazione collettiva individua solo il parametro annuale o giornaliero.

Limite delle 8 ore giornaliere

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Da ultimo la nota, riportandosi al contenuto di quella del Ministero del lavoro n. 388 del 12 aprile 2005 (sotto allegata), ricorda che ai lavoratori notturni individuati nei termini sopra precisati si applica il limite massimo giornaliero delle 8 ore lavorative, che non è previsto invece per chi gli altri lavoratori che svolgono parte del loro lavoro durante la notte.

Come chiarisce infatti la nota n. 388 "il lavoratore che svolga solo alcune notti di lavoro, in maniera saltuaria e non regolare (ragion per cui non rientrerebbe nella prima delle due condizioni), ma per un numero di notti inferiore a quello previsto dal Ccnl o dalla legge (ottanta giorni all'anno) non può essere considerato lavoratore notturno con la conseguenza che allo stesso non si applicherà il limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero."

Data: 06/12/2020 12:00:00
Autore: Annamaria Villafrate