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Permessi legge 104: legittimo seguire un corso

Per la Cassazione non abusa dei permessi legge 104 la lavoratrice che partecipa a una conferenza sulla patologia che affligge il padre malato


Abuso dei permessi legge 104

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La Cassazione con l'ordinanza n. 23434/2020 (sotto allegata) torna ad occuparsi dei permessi previsti dalla legge 104, per chiarire che non abusa di questa misura la lavoratrice che in un pomeriggio dei tre giorni di permesso dal lavoro previsti per assistere il padre si reca a una conferenza che tratta proprio della patologia da cui è affetto il genitore.

La vicenda processuale ha inizio quando la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara illegittimo il licenziamento di una dipendente disposta per abuso dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992. Il giudice di secondo grado cambia il verdetto di primo grado perché non ritiene provato l'abuso contestato dalla datrice e relativo alla fruizione di tre permessi (art. 33 della legge 104/1992) in quanto dalle prove testimoniali e dalla relazione dell'agenzia investigativa è emerso che le dipendente si è recata nei giorni 26, 27 e 28 ottobre a casa del padre malato di Alzheimer "per un numero di ore ben oltre quelle del suo orario di lavoro" e comunque prevalente, anche escluso l'incontro di formazione sul malato di Alzheimer a cui ha preso parte nel pomeriggio del 27 ottobre presso un centro universitario. Stante l'assenza di abuso dei permessi la corte dichiara l'illegittimità del licenziamento.

Viola la legge e il contratto chi usa i permessi per un corso

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In disaccordo con la decisione della Corte d'Appello la società datrice ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso.

Non c'è abuso se la lavoratrice partecipa a corso sulla malattia del disabile

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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società datrice con l'ordinanza n. 23434/2020 perché infondato, trattando congiuntamente i due motivi di ricorso.

La Cassazione chiarisce che la fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito come previsto dall'art. 33 della legge 104/1992 e la correlativa assenza dal lavoro devono essere collegati all'esigenza di assistere il disabile, che può essere prestata con forme e modalità diverse, anche svolgendo incombenze di tipo amministrativo e pratico, purché nell'interesse del soggetto assistito.

Nel caso invece in cui il dipendente si avvalga del beneficio per attendere a esigenze diverse abusa di tale diritto e viola i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore e dell'Ente previdenziale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha ritenuto insussistente l'abuso del diritto da parte della dipendente in quanto la stessa ha utilizzato "un numero di ore ben oltre quelle del suo orario di lavoro all'assistenza e all'accudimento del padre" e che "non poteva ritenersi provato che la (lavoratrice) avesse utilizzato i permessi per svolgere solo o prevalentemente attività nel proprio interesse."

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Data: 29/10/2020 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate