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L'astensione del giudice

In base all'art. 51 c.p.c., il giudice ha l'obbligo di astenersi quando ricorra una delle ipotesi ivi elencate per garantire l'imparzialità del giudizio


Il giusto processo e la terzietà del giudice

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Le norme costituzionali che regolano il c.d. giusto processo stabiliscono espressamente che ogni processo debba svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost.).

Per questo motivo, il codice di procedura civile individua specifiche ipotesi in cui il giudice adito è tenuto ad astenersi dal giudizio, consentendo la prosecuzione dello stesso presso altro giudicante nominato dal capo dell'ufficio.

Norme di analogo tenore sono previste, peraltro, anche in ambito penale e amministrativo.

L'astensione nella disciplina codicistica

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L'astensione del giudice civile è prevista in determinati casi, elencati tassativamente dall'art. 51 c.p.c., al ricorrere dei quali il giudice è obbligato a dichiarare la propria astensione.

L'articolo in esame contiene, inoltre, anche una norma di chiusura che consente al giudice di segnalare l'opportunità di una propria astensione, anche in casi che non siano espressamente contemplati dal codice (art. 51 c.p.c., comma secondo).

Vediamo nel dettaglio, quindi, le varie ipotesi in cui il giudice è tenuto ad astenersi.

I motivi di astensione obbligatoria

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Dispone il primo comma dell'art. 51 c.p.c. che il giudice ha l'obbligo di astenersi:

Un'ulteriore ipotesi di astensione obbligatoria è prevista in capo al giudice di pace, quando abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione lavorativa con una delle parti.

Autorizzazione all'astensione

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Come si diceva, il secondo comma dell'art. 51 c.p.c. prevede, invece, che anche quando non ricorra una delle ipotesi sopra esaminate, il giudice possa chiedere al capo dell'ufficio cui appartiene l'autorizzazione ad astenersi, ogni volta che ricorrano gravi ragioni di convenienza.

Il capo dell'ufficio, quindi, nei casi previsti al primo comma deve limitarsi a nominare il giudice sostituto, mentre nei casi previsti al secondo comma prima concede l'autorizzazione ad astenersi e poi nomina il sostituto.

Validità dei provvedimenti del giudice

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Cosa succede se il giudice non si astiene quando pure ne abbia l'obbligo?

Al riguardo, occorre considerare anzitutto che le parti hanno a loro disposizione un efficace strumento giuridico, riservato loro dalla disciplina codicistica: la ricusazione.

Dispone, infatti, l'art. 52 c.p.c. che, se il giudice non si astiene quando ricorrono le cause di cui all'art. 51, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso (per approfondimenti, vedi la nostra guida alla ricusazione).

Va evidenziato, in ogni caso che, qualora il giudice non si astenga pur essendone obbligato e le parti non ricorrano per ricusazione, la sentenza da lui pronunciata non viene considerata nulla.

Sul punto si registra uniformità di giurisprudenza, pur ritenendosi che la sentenza sia nulla nel caso in cui il giudice abbia un interesse diretto nella causa.

Data: 12/10/2020 11:00:00
Autore: Marco Sicolo