Compenso avvocati: spetta al professionista provare l'attività svolta Annamaria Villafrate - 17/04/24  |  Alcoltest: la polizia non ha l'obbligo di aspettare il difensore Annamaria Villafrate - 13/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Responsabilità medica: il danno è la lesione del diritto alla salute

In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza sanitaria il danno non è la lesione dell'interesse al perseguimento delle leges artis


L'interesse primario nella responsabilità medica

[Torna su]

Per la Corte di cassazione, come ribadito nella pronuncia n. 11599/2020 qui sotto allegata, quando le obbligazioni di diligenza professionale del medico non sono correttamente adempiute, a venire in rilievo come danno è la lesione del diritto alla salute, da intendersi come interesse primario presupposto a quello regolato contrattualmente.

Non rileva, invece, il perseguimento delle leges artis nella cura del creditore, che è l'interesse strumentale che l'obbligazione è preposta a soddisfare.

L'onere della prova

[Torna su]

Da ciò discende che, se è dedotta una responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e dalla lesione del diritto alla salute, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra l'aggravamento o l'insorgenza di una situazione patologica e la condotta del sanitario, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni.

A fronte di tale prova, la parte debitrice è invece tenuta a dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è stata resa impossibile da una causa imprevedibile ed inevitabile.

I protocolli previsti in ospedale non bastano

[Torna su]

A tale ultimo proposito, come emerge chiaramente dalla pronuncia in commento, la semplice produzione dei protocolli previsti in ospedale non basta: si tratta di una documentazione non sufficiente a integrare la prova liberatoria, da parte della struttura sanitaria, che il danno lamentato dal paziente si è verificato per una causa a sé non imputabile.

Data: 29/07/2020 22:00:00
Autore: Valeria Zeppilli