Come rinegoziare il mutuo quando la casa è già all'asta
Casa pignorata all'asta: come rinegoziare il mutuo
La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, art. 41 bis, consente di rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento dell'immobile e la messa all'asta dello stesso.
In alternativa alla rinegoziazione il consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Ecco la checklist dei requisiti per accedere alla rinegoziazione:
PROCEDURA PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN CORSO.
CHECK LIST DELLE CONDIZIONI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO
ai sensi adell'art. 41 bis Legge n.157/ 19 Dicembre 2019
SI
NO
1
Il credito deriva da un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa
x
2
il debitore ha rimborsato almeno il 10% della quota capitale.
x
3
E'in corso un pignoramento notificato tra il 01/01/2010 ed il 30/06/2019.
x
4
Risultano altri creditori nella procedura esecutiva oltre la banca.
x
5
L'istanza può essere presentata una sola volta e comunque entro il 31/12/2021.
x
6
Il credito complessivo non deve superare i 250.000,00 euro.
x
7
L'importo offerto, se l'immobile è già all'asta, non può essere inferiore al prezzo base dell'asta ridotto del 25%; se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima ridotto del 25%.
x
8
Il nuovo mutuo della rinegoziazione non deve superare i trent'anni di durata né gli ottanta anni del debitore o contraente.
x
9
Il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice al creditore.
x
10
Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ex. L.3/2012.
x
11
Reddito anno precedente (1/3 copre l'eventuale rata del nuovo mutuo)
x
12
Reddito 2° anno antecedente (1/3 copre l'eventuale rata del nuovo mutuo)
x
13
Importo debito / Importo Mutuo occorrente per estinguerlo
inferiore ad €.250.000
14
Stato procedura
15
Soggetto consumatore
16
Creditore banca (art. 10 Testo Unico Bancario T.U.B.)
17
Creditore società cartolarizzazione del credito (Legge n.130/1999)
18
Il creditore può rifiutare l'adesione all'istanza o la richiesta di rinegoziazione
x
19
In caso di rifiuto del creditore, il rifinanziamento può essere concesso anche ad un parente o affine di terzo grado da altra banca.
x
20
In caso di ottenimento da parte del terzo parente o affine, il Giudice emette:
il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore.
x
21
In seguito al decreto di trasferimento dell'immobile al parente o affine, per i successivi cinque anni è riconosciuto in favore del debitore e della sua famiglia il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca.
x
22
Sempre entro i cinque anni il debitore può chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine di terzo grado.
x
Avv. Rodolfo Tullio Parrella - Cassazionista
Custode e Delegato aste immobiliari c/o Tribunali Salerno e Avellino
Consulente Finanziario ed Immobiliare - Mediatore
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Data: 05/08/2020 14:50:00Autore: Rodolfo Tullio Parrella