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Porto d'armi per difesa personale: il diniego va motivato

Regole per la concessione e per il rinnovo negli anni del porto d'armi. La decisione del Tar Firenze sull'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale


Porto d'armi già concesso

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Siamo in tema di autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Nell'ipotesi in cui il porto d'armi sia stato concesso negli anni precedenti, l'amministrazione è chiamata a motivare l'eventuale diniego facendo riferimento a specifiche e sopravvenute circostanze che lo giustificano: non si può limitare alla semplice rivalutazione degli stessi fatti che, prima, avevano fatto si che la licenza venisse concessa, altrimenti si determina una contraddittorietà nell'azione amministrativa.
Questo è il quadro generale, qui reso in estrema sintesi, che emerge dalla sentenza del Tar Firenze n. 271 del 2 marzo 2020.

La sentenza del Tar Firenze n. 271/2020

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La pronuncia trae origine da una domanda per l'annullamento di un decreto prefettizio con il quale viene respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.
L'interessato riferisce di esserne titolare da un trentennio, con puntuali rinnovi anno per anno.
Da ultimo, presenta come sempre la domanda di rinnovo della licenza, basandola sulle stesse ragioni che da sempre ne avevano giustificato il rinnovo, ossia l'esigenza di portarsi dietro ingenti somme di denaro, titoli, documenti di valore e, inoltre, di transitare anche nottetempo in zone disabitate e lontane da centri urbani, assai pericolose per la sua incolumità.
Il Prefetto però questa volta respinge, ritenendo non sussistendo un reale dimostrato bisogno dell'arma.

L'amministrazione deve sempre motivare il diniego

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Sono favorevoli per l'interessato.

L'amministrazione, dice il Collegio, deve sempre motivare il diniego.
In particolare, ha l'onere di riferirsi a circostanze sopravvenute puntuali, non può limitarsi a rivalutare gli stessi fatti che in precedenza avevano determinato la concessione della licenza.
Nella specie, le esigenze di difesa personale del ricorrente sono state anno per anno riconosciute esistenti e nulla è cambiato nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento.
Dunque, in definitiva, ricorso accolto.

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Data: 02/06/2020 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi