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Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici dello Stato

Il reato di cui all'art. 635-ter c.p. punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque danneggi informazioni, dati o programmi in uso dallo Stato


Il testo dell'art. 635-ter c.p.

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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La ratio dell'art. 635-ter c.p. e il bene giuridico tutelato

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Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, è un reato contro il patrimonio (bene giuridico tutelato). Il primo comma sembra denotare (ed è questo il carattere distintivo rispetto alla norma precedente) i connotati di un reato di pericolo, proprio in ragione dell'impiego dell'espressione "chiunque commette un fatto diretto…", donde si può ritenere esclusa l'applicabilità dell'art. 56 c.p., essendo lo stesso tentativo la condotta tipizzata dal primo comma. È un reato comune, non qualificato né proprio, dacchè può essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 635-ter c.p.

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Come anticipato, il delitto di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, si differenzia rispetto a quello di cui all'art. 635 bis c.p. proprio perché il primo comma non richiede, ai fini della configurabilità del fatto, necessario il realizzarsi dell'evento, essendo invero sufficiente che il soggetto agente ponga in essere i soli atti prodromici. Difatti il comma due prevede, come specifica circostanza aggravante, il reato di evento, ovvero quando dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. In tal caso la pena è della reclusione da tre a otto anni. È prevista all'ultimo comma un'ulteriore circostanza aggravante, che si configura quando il fatto è commesso con violenza o minaccia.

La pena

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La pena per chi pone in essere la condotta di cui al primo comma (atti prodromici al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) è della reclusione da uno a quattro anni. Per l'aggravante di cui al comma 2 (eventus damni) la pena è della reclusione da tre ad otto anni. Laddove sia impiegata violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (ai sensi dell'art. 64 c.p. quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso).

Elemento soggettivo

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Il reato di cui all'art. 635-ter c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.

Data: 31/05/2020 14:00:00
Autore: Daniele Paolanti