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Il ruolo dell'avvocato nella veste di mediatore

L'art. 62 del codice di deontologia forense pone in essere in modo molto dettagliato alcuni divieti che si riversano nei confronti dell'avvocato nella veste di mediatore


Avvocato mediatore: l'art. 62 del codice di deontologia forense

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Come si evince dall'articolo 62 del Codice di deontologia forense l'avvocato che svolge la funzione di mediatore ha l'obbligo di rispettare i dettami della normativa in esame, connessi alle previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione. Il tutto nei limiti in cui queste ultime previsioni non vadano a contrastare quelle riportate nel codice.
Nell'art. 62 vengono posti in essere in modo molto dettagliato alcuni divieti che si riversano nei confronti dell'avvocato.

I divieti

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Detti divieti affermano innanzitutto che l'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

Ne consegue che non deve assumere la funzione/qualifica di mediatore l'avvocato:
- che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di cui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
All'interno dell'articolo viene apposta anche una condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore: la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitrati che sono previsti dal codice di rito.
Al comma 4 si afferma che l'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve in nessun modo intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
- se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Questo particolare divieto viene esteso anche a coloro che collaborano all'interno degli studi professionali.
Gli ultimi commi affermano che l'avvocato non deve in nessun modo consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.
Al sesto ed ultimo comma si afferma che la violazione dei doveri di cui al 1 e 2 comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione del divieti di cui ai commi 3,5 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare e anche della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dai due ai sei mesi.
L'istituto della mediazione ed in particolare la figura del mediatore (oggetto del nostro interesse) viene riportata anche all'interno del codice civile all'art.1754.

La figura del mediatore

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Data: 07/07/2020 14:00:00
Autore: Chiara Ruggiero