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Licenza di porto fucile e partecipazione al procedimento amministrativo

Le regole dettate dalla Legge n. 241/90 sulla comunicazione di avvio del procedimento e sui contenuti della comunicazione stessa


Avv. Francesco Pandolfi - Nel caso in cui venga presentata un'istanza, poniamo tendente al rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia la Questura, quale amministrazione competente per il disbrigo della pratica, invia alla persona interessata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo).

Comunicazione di avvio del procedimento

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Per offrire alcune brevi indicazioni tecniche e pratiche utili per la persona interessata alla pratica in questione vediamo, in dieci sintetici passaggi, quale deve essere il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Comunicazione di avvio del procedimento: il contenuto iniziale

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Qui i primi cinque passaggi.
Ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 la comunicazione deve contenere:
1) l'indicazione dell'Amministrazione competente (in questo caso, la Questura);


2) l'oggetto del procedimento promosso (esempio: il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia);
3) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti (in questo caso, la Questura, con indicazione dell'indirizzo dell'ufficio preposto, dei giorni e degli orari di ricevimento, dell'utenza telefonica che può essere utilizzata negli orari prestabiliti per le comunicazioni con l'ufficio);
4) il termine di conclusione del procedimento (esempio: entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo interruzioni per accertamenti ed indagini supplementari);
5) la comunicazione di aver avviato un'istruttoria a seguito dell'istanza e di aver deciso di avviare, ad esempio, il procedimento avente ad oggetto il diniego per il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia.

Comunicazione di avvio del procedimento: il contenuto finale

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Qui, il seguito con il secondo gruppo di cinque passaggi formali. La comunicazione deve prevedere:

6) la spiegazione, in dettaglio, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ad esempio: la conoscenza di taluni fatti delittuosi ascrivibili all'interessato, oppure l'emersione di condotte dubbie che fanno nascere il sospetto che l'affidabilità della persona interessata sia stata intaccata);
7) l'avviso che l'interessato, nel termine di 10 giorni dalla notificazione della comunicazione di avvio, può presentare eventuali memorie scritte oppure altra documentazione idonea e pertinente ad integrazione di quella già presentata;
8) l'avviso che l'interessato, sempre entro lo stesso termine, potrà prendere visione di atti e chiedere informazioni relative al procedimento in corso, presso l'Ufficio amministrativo a ciò preposto della Questura, con indicazione dell'indirizzo e degli orari di disponibilità a ricevere, il tutto con interlocuzione diretta con il responsabile del procedimento appositamente designato o con altro addetto presso l'ufficio competente;
9) l'avviso che la comunicazione in questione interrompe i termini di 90 giorni previsti per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del sopra indicato termine di 10 giorni;
10) in coda alla comunicazione, deve poi ovviamente essere presente il verbale che attesta l'avvenuta notificazione dell'atto di cui parliamo: in questo breve verbale l'Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, presso la Divisione Amministrativa e Sociale, annota la presenza dell'interessato nell'ora e nel giorno di cui si perfezione tale formalità, la modalità di identificazione della stessa persona e la conferma dell'effettiva notificazione del provvedimento mediante la consegna di una copia della stessa, il tutto concluso con la sottoscrizione.

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avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
Data: 12/04/2020 17:00:00
Autore: Francesco Pandolfi