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Assegnazione temporanea di militari ad altra sede di servizio

L'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 si applica anche al personale militare, al quale il trasferimento che esso prevede può essere negato solo per eccezionali esigenze


Avv. Francesco Pandolfi - Da tempo i tribunali amministrativi e il giudice di appello affrontano il tema dell'assegnazione temporanea del dipendente pubblico e, in specie, del militare.

Assegnazione temporanea del dipendente

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Si tratta, come è noto, di un tipo di mobilità verso la quale la Legge ha voluto assegnare una particolare attenzione vista la presenza di figli minori e, dunque, dell'esigenza incomprimibile di tutela nei loro confronti.

L'ordinanza del Consiglio di Stato

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Ultimamente, il Consiglio di Stato si è espresso nuovamente sulla questione, con ordinanza n. 658 del 10.02.2020, Sezione Quarta.
In questo caso si è trattato di un procedimento pervenuto all'attenzione del Supremo Consesso dal Tar Catanzaro, dove appunto era giunta in discussione la causa avviata dal dipendente, assistente capo della Polizia di Stato, diventato padre di un bambino.
Per questa ragione il dipendente aveva presentato una domanda per essere temporaneamente assegnato dalla propria sede di servizio di Catanzaro, ciò per fruire del beneficio accordato dall'art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001.
Beneficio che, lo ricordiamo, consiste nell'assegnazione a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore ad anni tre, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. Un eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

La soluzione del caso

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Il Consiglio di Stato ancora una volta è stato chiaro e lineare nell'esporre il proprio motivato convincimento.
Da una parte, la norma in questione si applica tranquillamente anche al personale militare, al quale il trasferimento che essa prevede può essere negato solo per le eccezionali esigenze che la norma valorizza.
Dall'altra, nel caso specifico oggetto di lite quelle eccezionali esigenze non sono state rilevate, in quanto la scopertura di organico non è apparsa tale da compromettere le attività di ufficio, mentre lo stesso ricorrente era addetto ad un ufficio non direttamente coinvolto nelle rivendicate funzioni di contrasto amministrativo alla criminalità organizzata territoriali.
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Data: 20/03/2020 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi