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Astensione maternità: serve la domanda all'Inps

La Cassazione precisa che per l'astensione anticipata dal lavoro per maternità serve la domanda amministrativa. Non basta il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro


di Lucia Izzo - Anche in caso di astensione anticipata dal lavoro per maternità, per percepire la relativa prestazione, serve la domanda amministrativa all'INPS, nonostante la stessa sia disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro poiché questi, tuttavia, riconduce solo l'assenza dal lavoro allo stato di gravidanza.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 6642/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'INPS nei confronti di un imprenditore.

Presentazione domanda amministrativa all'INPS

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Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva escluso il diritto dell'Istituto a ottenere la ripetizione della contribuzione trattenuta a titolo di indennità corrisposta per il periodo di astensione anticipata dal lavoro per maternità ex art. 17 del d.lgs n. 151 del 2001 di una dipendente dell'imprenditore.

La Corte territoriale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione dei ratei dell'indennità sollevata dall'istituto previdenziale, sulla cui base aveva negato il diritto al conguaglio dei contributi, evidenziando che, a differenza di quanto avviene per l'indennità di maternità, in caso di astensione anticipata dal lavoro l'erogazione della connessa prestazione economica non è condizionata alla presentazione della domanda all'Inps, essendo questa sostituita dalla richiesta di astensione anticipata presentata alla competente direzione provinciale del lavoro e dal conseguente provvedimento di ammissione.


Innanzi agli Ermellini l'INPS sostiene che anche nel caso di astensione anticipata dal lavoro sia necessaria. per la percezione della relativa prestazione, la domanda amministrativa all'INPS, pur essendo la stessa disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

Indennità di maternità: serve la domanda amministrativa all'INPS

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Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione evidenzia come, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 663/1979, richiamato dall'art. 22, comma 2 del d.lgs n. 151/2001, l'INPS è l'unico soggetto obbligato a erogare l'indennità di maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale (Cass. n. 1172/2015, Cass. n. 669/2001).

Anche per l'indennità di maternità, trattandosi di prestazione previdenziale, vale dunque il principio generale della necessità della domanda amministrativa, relativo a tutte le controversie di cui all'art. 442 c.p.c. nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale, assolutamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre„ Cass. n. 23362/2016, Cass. n. 17798/2015)

Astensione anticipata: non basta il provvedimento del servizio ispettivo

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Quanto all'astensione anticipata dal lavoro ex art. 17 del d.lgs n. 151/2001, alla carenza della domanda amministrativa non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL, trattandosi di provvedimento che assume solo la funzione di "un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell'assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti" (cfr. Cass. n. 603/2000).

Pertanto, questo non può tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale (Cass. n. 29236/2011). Il provvedimento amministrativo che dispone l'astensione anticipata, conclude la Corte, opera quindi su un piano diverso rispetto alla corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale che, pur costituendo la conseguenza del primo, fa capo a diverso soggetto e soggiace a diverse regole.
Data: 13/03/2020 10:00:00
Autore: Lucia Izzo