Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Niente bolletta acqua senza la prova del contratto del condominio

Non si può chiedere al condominio il pagamento dei consumi individuali e comuni se non è stato stipulato il relativo contratto cumulativo


di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 866/2019 (sotto allegata) accoglie l'opposizione di un Condominio avverso il decreto ingiuntivo del gestore del servizio idrico con cui gli viene intimato il pagamento cumulativo per i consumi individuali e comuni di oltre 90.000 euro. In assenza della prova documentale del contratto che consente questo tipo di fatturazione cumulativa il gestore non può pretendere il pagamento dei consumi comuni e quelli rilevati dai singoli contatori, perché così facendo duplica il proprio credito. Rigettata quindi la pretesa creditoria del gestore, tanto più che non è stato in grado di determinare con esattezza i consumi comuni e quelli dei singoli condomini.

Il decreto ingiuntivo per la fornitura acqua

[Torna su]

Un condominio si oppone al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli ha ingiunto il pagamento di 91.061,23 euro oltre interessi, risultante dalla somma di 6 fatture emesse dal 31.12.2013 fino al 29.05.2015 per la fornitura di acqua. L'opponente fa presente:

Le difese del gestore idrico

[Torna su]

La s.p.a che gestisce il servizio idrico contesta la ricostruzione dei fatti operata dal condominio evidenziando la tardività dell'opposizione, di cui chiede il rigetto, facendo presente che:

Il verbale non prova i consumi del condominio

[Torna su]

Il condominio opponente nelle memorie 183 c.p.c dichiara che l'unico gruppo di misura destinato alle sole parti comuni del condominio ha un numero di matricola diverso da quello indicato dal gestore nelle proprie difese e che anche qualora il giudice ritenesse il credito esistente esso sarebbe incerto per assenza di prova dei singoli consumi. Il verbale prodotto dal gestore quindi è inidoneo a provare i consumi del condominio.

Niente bolletta se il gestore idrico non prova il contratto cumulativo

[Torna su]

Il Tribunale accoglie l'opposizione del Condominio in quanto l'opposta non ha provato documentalmente "la stipula di un contratto cumulativo per la fornitura idrica a servizio dell'intero Condominio e dei singoli suoi componenti. Una prova simile non può dirsi raggiunta neppure per fatti concludenti, come asserito dal gestore, avuto riguardo al contenuto della documentazione degli atti." Per consolidato orientamento della Cassazione :" la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. (…) Peraltro, anche volendosi ritenere che il gestore abbia stipulato col Condominio il contratto di utenza idrica n. 35677703/2006, comunque ciò non consentirebbe ex se di ritenere che tale contratto avesse natura cumulativa. (…) E' pacifico in causa, infatti, che il gestore abbia sempre provveduto a fatturare a ciascun utente i consumi rilevati sui rispettivi contatori divisionali. E' evidente quindi che il gestore non possa legittimamente pretendere al contempo dal Condominio il pagamento dei consumi totali registrati dal contatore Master e dei consumi rilevati da ciascuno dei contatori divisionali, così duplicando il credito."

Come rilevato dal Condominio il gestore avrebbe dovuto scorporare dai consumi rilevati dal contatore Master quelli individuali risultanti dai singoli contatori, compreso quello relativo al consumo delle parti comuni, e ascrivere all'ente la differenza.

Da segnalare infine come il gestore, nonostante la necessità di distinguere tra consumi individuali e comuni, come segnalato in fase cautelare, non abbia mai chiarito l'entità dei consumi comuni. Stante l'impossibilità di determinare in concreto l'effettivo importo del credito le pretese creditorie devono essere rigettate integralmente.

Leggi anche:

- Acqua: come ripartire le spese per i consumi in condominio

- Condominio: ok ai contatori individuali dell'acqua anche se per pochi

Data: 20/11/2019 17:00:00
Autore: Annamaria Villafrate