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Lo zio offende la moglie del nipote su Facebook? E' reato

Integra reato di diffamazione pubblicare su Facebook un post contenente espressioni offensive gratuite rivolte alla moglie del nipote


di Annamaria Villafrate - Nella sentenza n. 33495/2019 (sotto allegata) la Cassazione conferma la condanna dell'imputato per il reato di diffamazione, per aver rivolto per mezzo di un post pubblicato sul social network Facebook espressioni offensive e gratuite alla moglie del nipote. Non rileva che i fatti oggetto di diffamazione siano veri o meno. Il soggetto non può invocare la provocazione, perché non direttamente interessato alla vicenda. Gli Ermellini insomma sono piuttosto chiari nel ribadire l'opportunità che parenti e conoscenti tengano una condotta estranea alla vita di coppia altrui.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello conferma la sentenza emessa dal giudice di primo grado nei confronti dell'imputato P.A, colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., per avere diffamato sul social network Facebook una donna.

Condannato a venti giorni di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale subordinata al risarcimento del danno, quantificato in 7000 euro e comprensivo del danno patrimoniale e morale, in favore della parte civile, l'imputato impugna la sentenza d'appello davanti alla corte di legittimità.

Motivi del ricorso dell'imputato

E' reato offendere gratuitamente su Facebook la moglie del nipote

La Cassazione accoglie il motivo con cui l'imputato ha contestato la sanzione applicata, rigettando tutti gli altri perché inammissibili.

"La Corte territoriale aveva, infatti, in relazione al dedotto diritto di critica, congruamente motivato l'insussistenza dei requisiti che consentono di ritenere scriminata la condotta ascritta all'imputato in virtù dell'esercizio del detto diritto, sottolineando la totale gratuità delle espressioni adoperate, e ciò al di là della veridicità o meno di alcuni aspetti della vicenda da cui esse trassero spunto. Ha spiegato la Corte - condividendo e rinviando alla dettagliata ricostruzione del primo giudice fatta propria con motivazione non meramente confermativa ma criticamente rivalutativa - che in alcun modo potessero ritenersi assistite dal requisito della continenza - rispetto al contesto di tipo economico in cui si inseriscono - le frasi pubblicate, risolventesi, piuttosto, esse, per le modalità espressive, oltre che per i contenuti, in una gratuita aggressione della dignità della persona."

Sulla valutazione delle testimonianze invece la Cassazione evidenzia come non si possa, in sede di legittimità, procedere alla rilettura degli elementi di fatto, già valutati dal giudice di secondo grado.Per quanto riguarda la causa di non punibilità in presenza della provocazione, per la Cassazione la corte d'appello ha "giustamente osservato che non vi è spazio nel caso in scrutinio per la provocazione, pure invocata dal ricorrente, tenuto conto che questi non è peraltro nemmeno il soggetto direttamente interessato, trattandosi solo dello zio dell'ex coniuge della persona offesa, circostanza che rende ancor più gratuito e in alcun modo giustificabile il suo attacco alla persona offesa, che era peraltro – solo ricorsa al giudice civile per far valere suoi presunti diritti (la cui infondatezza non era certo attaccabile con aggressioni alla sfera personale né tanto meno alla sfera sessuale della medesima che esula del tutto dalle questioni in gioco)."

Inammissibile infine il motivo del ricorso con cui si contesta la mancata prova del danno riportato dalla persona offesa, visto che la valutazione equitativa compiuta dal giudice è sindacabile in sede di legittimità solo se ingiustificata o scollegata dai dati di comune esperienza o contraddittoria. Vizi che gli Ermellini non hanno rilevato nel percorso argomentativo della corte d'appello.

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Data: 26/07/2019 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate