Separazione e divorzio con un'unica domanda  Matteo Santini - 02/04/24  |  Mutui, si infiamma il dibattito sul piano di ammortamento alla francese Antonio Sansonetti - 30/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Responsabilità medica: l'omesso consenso informato è un danno autonomo

Esso pertanto, per la Corte di cassazione, va risarcito in maniera ulteriore e autonoma rispetto al danno da errato trattamento medico


di Valeria Zeppilli – Nei giudizi di responsabilità medica, occorre considerare sempre che la mancata acquisizione del consenso e l'errore nell'intervento medico costituiscono due prestazioni ben distinte, che non possono essere considerate complessivamente.

Due risarcimenti

[Torna su]

Tale distinzione, in termini pratici, comporta che il risarcimento spettante al paziente che non abbia rilasciato il proprio consenso a un intervento che, poi, non sia neanche stato eseguito correttamente è doppio: uno per l'errata esecuzione della prestazione del sanitario e un altro, ulteriore e autonomo, per l'omesso consenso informato.

Diversità dei diritti

[Torna su]

Sul punto si è soffermata di recente la Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 16892/2019 qui sotto allegata, che, facendo leva sulla distinzione, la ha giustificata in ragione della diversità dei diritti che sono pregiudicati nelle due differenti ipotesi.

Più precisamente, per i giudici, "il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico … e, quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente".

Per quanto riguarda invece il trattamento medico terapeutico, esso "ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute".

Se doppia è la lesione, quindi, anche il risarcimento è doppio.

La vicenda

[Torna su]

Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano che il giudice del merito, a fronte delle loro molteplici richieste risarcitorie, avesse trattato solo ed esclusivamente il danno da nascita indesiderata di loro figlio, e non gli ulteriori danni da invalidità temporanea totale e parziale e da invalidità permanente, nel loro aspetto biologico, patrimoniale ed extrapatrimoniale, quale conseguenza dell'omessa diagnosi in utero della malformazione del feto. I due avevano chiesto anche i danni psichico e da diminuita vita di relazione.

Per la Corte, la sentenza va quindi cassata per una nuova valutazione del risarcimento spettante ai ricorrenti.

Data: 30/06/2019 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli