Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Debiti contributivi, interessi di mora ridotti

La circolare Inps informa che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata fissata al 2,68% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. La misura decorre dal 1° luglio


di Gabriella Lax – Fisco, anche per i debiti contributivi vengono ridotti gli interessi di mora. La circolare Inps n. 81/2019 (sotto allegata) informa che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata fissata al 2,68% in ragione annuale la misura degli interessi di mora.

Meno interessi di mora sui debiti contributivi

Quindi il costo degli interessi si abbassa dello 0.33%. Si tratta di una misura che decorre dal 1° luglio 2019 e che trova applicazione, oltre che nel caso del ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La nuova misura è stata stabilita nei giorni scorsi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate per poi essere ufficializzata dalla circolare Inps. Oltre che agli interessi sulle cartelle di pagamento, il tasso ribassato viene applicato al debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto (art. 116, comma 9, l. n. 388/2000), in due occasioni: per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; e nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

Data: 07/06/2019 08:00:00
Autore: Gabriella Lax