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Arma uso venatorio e reato ostativo

In tema di diniego rinnovo licenza di porto d'armi per uso venatorio, la riabilitazione rimuove l'effetto preclusivo delle condanne penali di cui all'art. 43 T.U.L.P.S.


Avv. Francesco Pandolfi - Siamo in tema di diniego del rinnovo della licenza di porto armi per uso venatorio, adottato dall'amministrazione in quanto la persona interessata risulta condannata per il reato di lesioni personali.
La specifica fattispecie di reato ex art. 582 c.p. rientra tra quelle ostative al rilascio della licenza medesima, ex art. 43 comma primo R.D. n. 773/31.

Il caso davanti il Tar

Portata la questione all'attenzione del giudice, il Tar annulla il diniego (Tar Toscana, sentenza n. 1442 pubblicata il 4 ottobre 2016), ponendo in evidenza che l'interessato ricorrente è stato riabilitato e che, tale riabilitazione, rimuove l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico delle condanne penali ex art. 43 T.U.L.P.S. (imponendo all'amministrazione di formulare una motivata valutazione discrezionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso).
Il Ministero dell'Interno non ci sta e presenta il suo appello, insistendo sul fatto che l'intervenuta riabilitazione, unità alla vetustà della condanna in presenza di reati ostativi ex art. 43, sono circostanze irrilevanti per il rilascio della licenza.
Al Supremo Consesso, dunque, l'ardua sentenza.

Il caso davanti il C.d.S.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 92 del 10.01.2018 Sez. Terza) presieduto dal Dott. Franco Frattini, nell'esaminare l'impugnazione dell'amministrazione parte da un concetto: l'interessato è stato condannato alla sola pena pecuniaria.
Vista dunque la situazione di partenza, il Consiglio rileva che l'art. 43 cit. parla di "condanna alla reclusione" per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza ecc.
L'evidenza è dunque che la norma, che regolamenta l'automatismo preclusivo in presenza di reato ostativo, attribuisce rilevanza non alla condanna in quanto tale, ma alla "condanna alla reclusione".

La conseguenza di tutto questo è che, laddove il giudice penale abbia disposto la condanna alla sola pena pecuniaria, in luogo della reclusione, per uno dei reati ostativi normativamente tabellati, l'autorità non può procedere in automatico al diniego di rinnovo della licenza, ma deve valutare le circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale ex art. 43 secondo comma cit.
Conclusivamente, l'appello proposto dal Ministero dell'Interno viene respinto e viene confermata la correttezza della decisione già presa dai magistrati di primo grado in favore del ricorrente interessato.

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Data: 20/05/2019 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi