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Avvocato radiato: ricorso inammissibile al CNF senza difensore

Un avvocato, radiato dall'albo, richiedeva, dopo dieci anni, una nuova iscrizione presso altro albo. Il COA respingeva la richiesta e l'interessato impugnava davanti al CNF


di Davide Mura - Un avvocato, radiato dall'albo, richiedeva, dopo dieci anni, una nuova iscrizione presso altro albo. Il COA respingeva la richiesta e l'interessato impugnava davanti al CNF. Questa la vicenda all'attenzione della decisione del Cnf in commento.

Le ragioni del diniego dell'iscrizione

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Il COA interessato, davanti al quale l'interessato richiedeva l'iscrizione all'albo, esaminata la richiesta, la respingeva con delibera, motivando che «i fatti posti a base della decisione di radiazione facevano ritenere la carenza, in testa al richiedente, del requisito della condotta irreprensibile, secondo i canoni previsti dal nuovo ordinamento professionale all'art. 17 comma 1 lett. h), per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, in quanto i comportamenti negativi di cui si era reso autore il C. erano plurimi ,gravi e reiterati e riguardavano sia la sfera privata, che l'attività professionale di esso».

Contro la decisione del COA, l'interessato proponeva personalmente ricorso davanti al Consiglio Nazionale Forense.

La decisione del CNF

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Il Consiglio Nazionale Forense non procedeva però all'esame nel merito della doglianza, e per una ragione tanto ovvia quanto evidente: il ricorrente promuoveva personalmente il ricorso, senza avere in tal senso lo jus postulandi. In quanto radiato dall'albo, infatti, avrebbe dovuto proporre ricorso a mezzo di difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti nelle giurisdizioni superiori (sent. 30 marzo 2017, n. 26)[1].

La massima

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Nei giudizi davanti al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato non può proporre il ricorso né difendersi personalmente qualora non possegga lo jus postulandi, dovendosi, in questo caso, farsi assistere da un difensore, regolarmente iscritto all'albo dei patrocinanti nelle giurisdizioni superiori, che sia munito di regolare procura alle liti per il ricorso, rilasciata prima della proposizione dello stesso. Qualora la procura anzidetta sia stata rilasciata posteriormente alla sua proposizione, non opera la sanatoria e/o la ratifica ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.

[1] Conformi CNF: sent. 379/2016, 373/2016, n. 373, sent. 354/2016

Data: 04/12/2018 14:00:00
Autore: Davide Mura